Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6377 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 7751/2019 proposto da:

I.Z., elettivamente domiciliato presso l’avv. Maria Pia Rizzo,

che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappres. e difende;

– resistente con atto di costituzione –

Prefettura di Brescia, Questura di Brescia, in persona del rispettivi

legali rappres. p.t.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 da Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza del 23.1.2019, il giudice di pace di Brescia rigettò il ricorso proposto da I.Z. avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Brescia il 21.11.18 e il decreto di allontanamento del Questore, rilevando che i provvedimenti impugnati “appaiono legittimi in quanto la domanda reiterata di protezione internazionale non appare fondata su nuovi elementi e che non si ravvisano le violazioni della normativa italiana con la normativa UE citata dal ricorrente”.

Lo Z. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, artt. 132 e 348 ter c.p.c., in quanto il giudice di pace non ha in sostanza motivato l’ordinanza impugnata, limitandosi ad affermazioni apodittiche da cui non si desume l’iter logico-giuridico seguito per la decisione adottata e la relativa ratio.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 40 Direttiva 2013/32/UE, art. 117 Cost., poichè il giudice di pace non ha applicato la normativa italiana in relazione alla citata normativa UE, non essendo dunque chiara la normativa in concreto applicata; il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che il rigetto del ricorso si è concretizzato nella violazione dell’art. 19 TUI, dato il pericolo di persecuzioni e il rischio per la propria incolumità connessi al rientro nel proprio Paese.

Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in quanto il giudice di pace non ha esaminato i nuovi elementi posti a sostegno della reiterata domanda di protezione internazionale (in ordine alla documentazione della perfetta integrazione sociale e lavorativa), nè le condizioni di vita del ricorrente in Italia.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole che il giudice di pace avrebbe omesso di liquidare l’onorario al proprio difensore, pur essendo stato ammesso al gratuito patrocinio.

Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza in considerazione della rilevanza e complessità della questione, oggetto del secondo e terzo motivo, afferente alla legittimità dell’ordinanza d’espulsione dello straniero cui è seguita la reiterazione della domanda di protezione internazionale (atteso che dagli atti emerge che una prima domanda era stata rigettata con sentenza definitiva emessa dalla Corte d’appello di Trieste il 20.10.16).

P.Q.M.

Il collegio rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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