Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6376 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 25/02/2022), n.6376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3739/2021 R.G. proposto da:

S.B., cittadino indiano, nato il (OMISSIS) in India,

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte

di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Felice

Patruno (felice.patruno.pec.studiopatruno.it) che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 7353/2020 del Tribunale di Bari, depositato in

data 12/12/2020, r.g. n. 6272/2018;

sentita la relazione in Camera di Consiglio del relatore cons. Di

Marzio Mauro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, S.B., cittadino indiano, nato il (OMISSIS) in India, ha adito il Tribunale di Bari, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. – Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva di aver lasciato il Paese in ragione delle violenze ricevute dalla famiglia della cognata che aveva segretamente sposato il fratello del ricorrente nonostante il divieto dei parenti. In particolare, riferiva come le tensioni fossero sorte in ragione dell’appartenenza delle famiglie a due caste diverse: quella del ricorrente, particolamente povera, appartenente alla casta Majvi-Sick e quella superiore della famiglia della ragazza, Jatt-Sick.

3. – Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

4. – Il Tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile poiché generico, stereotipato e contraddittorio. Ha rilevato che ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, il ricorrente non ha allegato elementi volti a rappresentare persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti rilevando come la tensione tra le due caste possa essere ricondotta “ad una forma di intransigenza personale radicata della famiglia di provenienza della ragazza piuttosto che ad un fenomeno generalizzato (…)”. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la situazione in India non fosse riconducibile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), a un contesto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Infine, Il Tribunale di Bari ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di particolari indici di vulnerabilità e di un radicamento effettivo in Italia.

5. – Avverso predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 21/01/2021 ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi.

6. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

7. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. – I motivi sono così rubricati: “1) Violazione di legge del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., art. 1, comma 3; 2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il primo motivo la difesa lamenta l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, relativo al riconoscimento dello status di rifugiato nel momento in cui il Tribunale ha omesso di valutare come essere parte di determinata casta possa rappresentare un motivo di persecuzione in ragione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Con il secondo motivo la difesa lamenta l’erronea applicazione della normativa D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), per aver valutato esclusivamente la situazione terroristica in India senza considerare il conflitto interno tra caste sociali e le condizioni socio-politiche del Paese.

Ritenuto che:

9. – Il ricorso è inammissibile.

9.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

Il Tribunale di Bari, con motivazione ampia e comunque non specificamente censurata, ha ritenuto non credibile la narrazione del richiedente, sicché è del tutto ininfluente la valutazione svolta dal giudice di merito in ordine all’astratta riconducibilità dei fatti narrati alla previsione normativa concernente lo status di rifugiato.

9.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Il giudizio di non credibilità del richiedente preclude l’accesso alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (tra le tante Cass. 29 maggio 2020, n. 10286). Per il resto il Tribunale ha espressamente citato le fonti internazionali tali da escludere la sussistenza, nel paese di provenienza del richiedente, di una situazione riconducibile alla lettera c) della citata disposizione: a fronte di ciò il ricorrente non richiama specificamente fonti alternative, in violazione del principio secondo cui, in tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769).

10. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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