Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6376 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14248-2016 proposto da:

RESIDENZA ANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO DE GRAZIA;

– ricorrente –

contro

G.M., GH.LU., G.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIDATI GIUSEPPE;

– resistenti –

e contro

P.G.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

BERGAMO, depositato il 06/05/2016;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Cardino Alberto che ha chiesto alla

Corte di Cassazione di dichiarare l’ammissibilità del proposto

regolamento di competenza, assumendo i provvedimenti di cui all’art.

49 c.p.c., comma 2;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Regolamento di competenza.

Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 4-6 maggio 2016, ha ritenuto che la rinuncia all’istanza di fallimento da parte del P.M. non era tale da definire il procedimento, visto che l’intervento svolto dai soci G. e Gh. doveva essere qualificato come autonoma istanza di fallimento; che, ad una preliminare valutazione, erano da ritenersi superabili le eccezioni della parte resistente di inammissibilità-improcedibilità dell’istanza di fallimento a fronte della clausola compromissoria nello statuto sociale, non apparendo questa operante nella materia in oggetto; che, anche a ritenere postergato il credito vantato dai soci, gli stessi erano da ritenersi legittimati a richiedere il fallimento, ed ha quindi disposto C.T.U., al fine di valutare se gli elementi attivi del patrimonio consentissero il soddisfacimento dei creditori sociali.

La Residenza Angela s.r.l. in liquidazione ha proposto regolamento di competenza avverso detto provvedimento, comunicato in via telematica il 6/5/2016, sostenendo l’ammissibilità del regolamento, la validità ed efficacia della clausola compromissoria sub 45 dello statuto sociale, da cui l’improcedibilità della domanda di fallimento, stante la rinuncia convenzionale all’azione, eppertanto la preclusione per il Tribunale ad accertare la qualità di creditore in capo al socio istante.

G.M., G.G. e Gh.Lu. hanno depositato memoria, eccependo l’inammissibilità del regolamento di competenza attesa la natura non decisoria del decreto di cui si tratta, ma semplicemente ordinatoria, in funzione della prosecuzione del procedimento, nonchè l’inapplicabilità della clausola alla fattispecie.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza.

Il regolamento proposto dalla Residenza Angela s.r.l. in liquidazione è inammissibile.

Con la pronuncia del 29/9/2014, n. 20449, le Sezioni unite hanno affermato che, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione.

L’ordinanza della sezione sesta del 22/10/2015, n. 21561, nel rifarsi al dictum delle sezioni unite, ha specificamente rilevato che la natura decisoria della pronuncia giudiziale, tale da rendere ammissibile la proposizione del regolamento, è riscontrabile quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che il giudice, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 177 c.p.c., comma 1.

Applicando detti principi al provvedimento reso dal Tribunale di Bergamo, deve concludersi per la mancanza della natura decisoria, alla stregua della chiara indicazione della natura interinale dello stesso, atteso che il Giudice si è espresso in termini di “preliminare valutazione” e non di definitivo accertamento e quindi di statuizione sul profilo della competenza.

Il Tribunale pertanto non ha inteso rendere una valutazione definitiva sulla pregiudiziale, ma chiaramente provvisoria, mentre la decisione definitiva sulla questione verrà assunta in fase decisoria.

Le spese seguono la soccombenza, non riscontrandosi peraltro gli estremi per la condanna aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., richiesta dagli intimati.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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