Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6376 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 2008/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Dandolo 19/a, presso

lo studio dell’avvocato Dinelli Federico che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Russo Fulvio, con procura speciale

in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappres. e

difende,come in atti;

– resistente con atto di costituzione –

Prefettura di Napoli, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 da Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza emessa il 6.6.18, il giudice di pace di Napoli rigettò l’opposizione avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Napoli, proposta da S.A. osservando che: al ricorrente era stata notificato il decreto impugnato in lingua italiana e inglese, mentre nel foglio-notizie allegato in atti lo stesso straniero aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana e di preferire l’inglese per le notifiche e di non voler richiedere il termine per la partenza volontaria; non era possibile esaminare le motivazioni poste a base del diniego di riconoscimento della protezione internazionale, confermato sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Catanzaro.

Ricorre in cassazione il S. con tre motivi.

Con il primo motivo si denunzia la falsa applicazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e segg. e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice di pace esaminato la nuova, reiterata domanda di protezione internazionale presentata presso la Questura di Crotone il 23.1.18, lamentando che nella relativa pendenza non avrebbe potuto essere emanato il decreto d’espulsione, mentre il giudice di pace aveva fatto riferimento alla diversa fattispecie dell’impugnativa del diniego del permesso di soggiorno.

Con il secondo motivo, in subordine al primo, è dedotto l’error in procedendo per non aver il giudice di pace correttamente accertato che lo straniero non parlasse la lingua italiana, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24,97 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 e art. 13, comma 7 e D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3, poichè il decreto impugnato non era stato tradotto nella lingua conosciuta dal ricorrente – senza alcuna giustificazione – il quale non parlava l’italiano, mentre il foglio-notizia richiamato nel provvedimento impugnato non era rilevante trattandosi di un documento precompilato in assenza d’interprete e firmato senza comprensione del contenuto.

Con il terzo motivo, in subordine ai primi due, si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), artt. 2 bis, 3 e segg., art. 7, commi 4 e segg., art. 15, comma 9, direttiva 2008/115/CE, nonchè omessa pronuncia, poichè il giudice di pace aveva omesso di motivare sulla questione del diritto di avvalersi della facoltà di partire volontariamente, omettendo l’esame dei documenti allegati dai quali si desumeva l’insussistenza del pericolo di fuga (quali: il rapporto di lavoro; la disponibilità di un alloggio idoneo e l’essersi recato spontaneamente in questura per curare gli adempimenti relativi alla reiterata domanda di protezione internazionale).

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; non si è costituita la Prefettura di Napoli.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorrente ha inteso notificare il ricorso alla Prefettura di Napoli con pec inviata all’Avvocatura dello Stato e non anche alla stessa Prefettura.

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicchè, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all’Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del Prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., n. 12665/19; n. 28552/05).

Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato alla sola Avvocatura dello Stato che non si è costituita nelle precedenti fasi del giudizio. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Napoli in persona.

P.Q.M.

Il collegio dispone la rinnovazione della notificazione al Prefetto di Napoli di persona, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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