Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6375 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 25/02/2022), n.6375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4582/2021 R.G. proposto da:

S.M.N., cittadino pakistano, nato il (OMISSIS) a

Phalia (Pakistan), elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Roberto Denti (avvrobertodenti.cnfpec.it) per

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 40/2021 del Tribunale di Milano, depositata in

data 04/01/2021, r.g. n. 328/2020;

sentita la relazione in Camera di Consiglio del relatore cons. Di

Marzio Mauro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, depositato il 18 dicembre 2019, S.M.N., cittadino pakistano, nato il (OMISSIS) a Phalia (Pakistan), ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. – Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva di aver lasciato il Paese nel 2014 dopo un attacco della polizia alla mandrasa in cui lavorava e durante il quale il fratello del ricorrente era rimasto ucciso. Il ricorrente riferiva come in seguito un suo amico, a sua volta legato alla mandrasa, fosse stato rintracciato dalla polizia ed ucciso. Per queste ragioni, il ricorrente esponeva il timore di subire lo stesso in caso di ritorno in Pakistan, avendo la polizia identificato tutti i lavoratori della scuola. Il ricorrente allegava di lavorare in Italia come addetto alle pulizie con contratto a tempo indeterminato.

3. – Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione; ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile in quanto lacunoso e non circostanziato;

inoltre ha ritenuto i fatti allegati dal ricorrente non riconducibili né ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), il Tribunale ha valutato la situazione in Pakistan come estranea a un contesto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Infine, Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di particolari indici di vulnerabilità e di un radicamento effettivo in Italia.

4. – Avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 3/02/2021 ha proposto ricorso per cassazione svolgendo tre motivi.

5. – L’intimata Amministrazione dell’Interno non svolge difese, avendo soltanto depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. – I motivi sono così rubricati: “1) Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14; 2) Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19; 3) Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136.

Con il primo motivo la difesa lamenta l’erronea applicazione della normativa in materia di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c). In particolare, si lamenta la mancata attivazione del potere-dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice in quanto l’attacco alla mandrasa descritto dal ricorrente trova conferma in plurime fonti internazionali.

Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione della normativa relativa al riconoscimento della protezione umanitaria in relazione alla valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente in Italia e in Pakistan in caso di rimpatrio.

Con il terzo motivo si lamenta l’erronea applicazione delle norme relative al riconoscimento del gratuito patrocinio.

Ritenuto che:

8. – Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

8.1. – Il primo mezzo è inammissibile.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è ” sotto soglia “, e allora si ricade nell’art. 360 c.p.c., n. 4; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non sostenere che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità. Nel caso in esame: a) il giudizio di non credibilità è sostenuto da una motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale; b) il ricorrente non individua alcuno specifico fatto decisivo e controverso che il giudice di merito non avrebbe considerato, ma sollecita una nuova valutazione dei fatti già considerati dal giudice di merito.

8.2. – Il secondo mezzo è fondato.

Risulta dallo stesso provvedimento impugnato che il richiedente lavora come addetto alle pulizie in un’impresa con la quale ha concluso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: si tratta di una situazione evidentemente riconducibile ai principi elaborati da Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, ai quali il Tribunale, a seguito del rinvio che qui viene disposto, dovrà attenersi.

8.3. – Il terzo mezzo è assorbito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA