Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6375 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13577-2016 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA LEDA

ADAMO, FRANCESCO TURRISI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di SIRACUSA, QUESTURA DI SIRACUSA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 199/2016 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

Con ordinanza del 19/2-7/3/2016, il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto di espulsione proposta da A.S., per essere stato il gravame depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2015, oltre il termine di legge, e non già pervenuto a mezzo posta.

Ha proposto ricorso A.S., sulla base di unico motivo.

La Prefettura non ha svolto difese.

Rileva quanto segue:

Il ricorso è fondato.

Ed infatti, posta la proponibilità del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione e del conseguente ordine di allontanamento del Questore a mezzo del servizio postale, entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla data di notifica del decreto stesso del 12/11/2015, va considerato che il ricorrente ha fatto valere la spedizione a mezzo posta dell’atto di opposizione in data 10/12/2015, ed ha provato la ricezione del plico da parte dell’Ufficio del Giudice di Pace. Come accertato direttamente da questa Corte, che è giudice del fatto in materia processuale, risulta spedita il 10/12/2015 la raccomandata n. (OMISSIS), che anche per ragioni cronologiche e di provenienza non può che riferirsi al ricorso del ricorrente, e pervenuta il 15/12/2015, sì che il ricorrente ben può avvalersi del principio della scissione tra la data di perfezionamento della notificazione per il notificante e quella per il destinatario; ne consegue la proposizione dell’impugnazione nel termine previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Siracusa in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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