Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6375 del 13/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/03/2017), n. 6375
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13577-2016 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA LEDA
ADAMO, FRANCESCO TURRISI;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di SIRACUSA, QUESTURA DI SIRACUSA;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 199/2016 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA,
depositata il 07/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ordinanza del 19/2-7/3/2016, il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto di espulsione proposta da A.S., per essere stato il gravame depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2015, oltre il termine di legge, e non già pervenuto a mezzo posta.
Ha proposto ricorso A.S., sulla base di unico motivo.
La Prefettura non ha svolto difese.
Rileva quanto segue:
Il ricorso è fondato.
Ed infatti, posta la proponibilità del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione e del conseguente ordine di allontanamento del Questore a mezzo del servizio postale, entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla data di notifica del decreto stesso del 12/11/2015, va considerato che il ricorrente ha fatto valere la spedizione a mezzo posta dell’atto di opposizione in data 10/12/2015, ed ha provato la ricezione del plico da parte dell’Ufficio del Giudice di Pace. Come accertato direttamente da questa Corte, che è giudice del fatto in materia processuale, risulta spedita il 10/12/2015 la raccomandata n. (OMISSIS), che anche per ragioni cronologiche e di provenienza non può che riferirsi al ricorso del ricorrente, e pervenuta il 15/12/2015, sì che il ricorrente ben può avvalersi del principio della scissione tra la data di perfezionamento della notificazione per il notificante e quella per il destinatario; ne consegue la proposizione dell’impugnazione nel termine previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Siracusa in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017