Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6375 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25929-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 548/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La CTR del Lazio con sentenza depositata il 7.2.2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di annullamento di un avviso di classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, in quanto notificato a mezzo posta privata ((OMISSIS)). Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese la contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parte costituita.

Diritto

RITENUTO

Che:

2. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1,2,3,4,5, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e dell’art. 149 c.p.c.. L’Agenzia deduce di essersi avvalsa di una delle modalità legali di notifica dell’atto di appello e che, così come attestato dall’avviso di ricevimento e dalla distinta di spedizione rilasciata dall’operatore (OMISSIS), l’appello è stato spedito tempestivamente. La notifica pertanto non è da ritenersi inesistente ma al più affetta da nullità sanabile ex art. 291 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha ritenuto inesistente la notifica del ricorso in appello, avverso sentenza di primo grado depositata in data 7 ottobre 2016 eseguito a mezzo di un corriere postale poichè tale modalità è consentita solo a decorrere dal 10 settembre 2017 per effetto della normativa introdotta con la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 56, che ha abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, che per esigenze di ordine pubblico riservata in via esclusiva al fornitore S.p.A. Poste Italiane i servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari. L’Agenzia deduce che la notifica non è da considerarsi inesistente ma semmai nulla e quindi sanabile. Tuttavia, risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente si è costituita in data 13 aprile 2017 e quindi la invocata sanatoria della nullità della notifica non avrebbe potuto spiegare effetti sulla tardività dell’appello, posto che la costituzione è avvenuta dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., in difetto di prova della tempestiva spedizione del ricorso. La distinta di spedizione rilasciata dall’operatore (OMISSIS) non può infatti considerarsi fidefacente della tempestiva spedizione dell’atto, per le ragioni di cui appresso.

2.1- Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, v’è stata una notevole riduzione dell’ambito dei servizi “riservati” all’operatore di posta universale, circoscritti, per esigenze di ordine pubblico, alle aree delle notificazioni degli atti giudiziari. Questa Corte ha quindi ritenuto legittima la notifica a mezzo del servizio di posta privata per gli atti amministrativi (Cass. sez. un. 26/03/2019, n. 8416), Tuttavia la piena liberalizzazione del mercato delle notifiche a mezzo posta è stata attuata tramite solo con la L. 4 agosto 2017, n. 124 (legge per la concorrenza), che ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 10/09/2017, del regime di esclusiva in favore di Poste Italiane, dei servizi di notifica a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada e la conseguente abrogazione delle previsioni del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, correlate a tale regime. Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. sez. un. 10/01/2020, nn. 299 e 300), sulla questione di massima di particolare importanza circa la sorte della notificazione degli atti processuali eseguita a mezzo di posta privata, in base al regime anteriore, affermando che:

a) In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017;

b) La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo.

Il suddetto principio è stato ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza di questa Corte affermandosi che “In tema di notificazioni a mezzo posta, per detto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 e succ. modif, se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la noti catione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del “servizio postale universale” nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”; nel successivo regime della L. n. 124 del 2017″ (Cass. 25521/2020).

Nel caso di specie, la sanatoria della notifica nulla del ricorso introduttivo è avvenuta grazie alla costituzione in giudizio del contribuente, il che tuttavia non consente di superare la mancanza di prova rispetto alla data di spedizione posto che alla distinta di spedizione dell’operatore non si può attribuire tale fede e che il contribuente si è comunque costituito dopo la scadenza del termine per proporre la impugnazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della contribuente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

 

 

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