Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6374 del 25/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 25/02/2022), n.6374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4900/2021 R.G. da:
A.N., cittadino pakistano, nato il (OMISSIS) in Pakistan,
elettivamente domiciliato in Torino, via Groscavallo n. 3, presso
l’avvocato Alessandro Praticò che lo rappresenta e difende per
procura speciale in calce al ricorso per cassazione
(alessandropratico.pec.ordineavvocatitorino.it);
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 72/2021 del Tribunale di Milano, depositato in
data 06/01/2021, r.g. n. 6045/2021;
sentita la relazione in Camera di Consiglio del relatore cons. Di
Marzio Mauro.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, depositato il 30 gennaio 2020, A.N., cittadino pakistano, nato il (OMISSIS) in Pakistan, ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua domanda reiterata per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. – Nel presentare domanda reiterata di protezione internazionale, il ricorrente davanti alla Commissione Territoriale produceva una denuncia relativa ai fatti da questo allegati in precedenza riguardanti le minacce di morte subite dal datore di lavoro a seguito di una rapina nella gioielleria in cui lavorava. Inoltre, il ricorrente allegava contratto di lavoro a tempo indeterminato in Italia. La Commissione Territoriale dichiarava inammissibile la domanda ritenendo, da una parte, che il nuovo documento prodotto fosse mancante dei requisiti di forma essendo in lingua inglese e non nella lingua autoctona del ricorrente e, dall’altra, che il contratto di lavoro non attenesse alle forme della protezione internazionale. Nel presentare ricorso davanti al Tribunale di Milano, il ricorrente allegava documentazione relativa a un ictus celebrale avuto in data 15 ottobre 2019 sul luogo di lavoro che, a causa del ritardo nel soccorso, aveva comportato un aggravamento della sua salute attestato dalla Commissione di accertamento dell’invalidità civile per la percentuale del 100%. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria in ragione della sua condizione di disabilità che, alla luce del contesto socio-culturale pakistano, lo avrebbe sottoposto a persecuzioni e trattamenti inumani e degradanti.
3. – Il Tribunale ha ritenuto la domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile, alla luce dei fatti nuovi allegati dal ricorrente, quale la sua attuale condizione di salute a causa dell’ictus celebrale avuto nel 2019. In particolare, il Tribunale di Milano sottolineava come il ricorso avesse ad oggetto l’inammissibilità della domanda reiterata e, per questo motivo, non potessero essere valutati i fatti nuovi allegati dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 2. Inoltre, il Tribunale valutava come i nuovi fatti allegati dal ricorrente riguardassero profili di vulnerabilità propri della protezione speciale per motivi da salute il cui rilascio è competenza esclusiva del Questore. Infine, il Tribunale di Milano, allegando COI riguardanti la situazione in Pakistan, valutava come, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), la situazione in Pakistan non fosse riconducibile a un contesto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
4. – Avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 05/02/2021 ha proposto ricorso per cassazione n. 4900/2021, svolgendo cinque motivi.
5. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.
6. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
che:
7. – I motivi sono così rubricati: “1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nell’esame della domanda sullo status di rifugiato e di protezione sussidiaria; 2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 22, degli artt. 2 e 10 Cost., degli artt. 2 e 8 Conv. Europea Dir. Dell’Uomo, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, difetto di motivazione ex art. 11 Cost.. Nell’esame della domanda di protezione umanitaria/speciale”.
Il ricorso concerne l’erronea applicazione della normativa in materia di domanda reiterata. In particolare, si contesta come l’opposizione giurisdizionale in materia di protezione internazionale non si atteggi a un’impugnazione tecnicamente intesa, essendo chiamata l’autorità giurisdizionale ad un completo riesame nel merito della domanda. Inoltre, la difesa allega come la Commissione Territoriale fosse stata informata delle condizioni di salute del ricorrente in attesa della definizione del provvedimento ma la documentazione del procedimento amministrativo non fosse stata presentata in giudizio in mancanza di costituzione da parte della Commissione Territoriale. Pertanto, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto procedere d’ufficio per reperire tale documentazione e procedere a una valutazione nel merito.
Ritenuto che:
8. – Il ricorso va accolto.
I motivi possono essere esaminati simultaneamente.
La peculiare vicenda oggetto del contendere si riassume in ciò, che A.N. ha proposto una prima domanda di protezione internazionale o umanitaria respinta dalla competente Commissione territoriale con provvedimento confermato nel 2016 dal Tribunale di Milano; ha poi proposto una seconda domanda di protezione internazionale o umanitaria fondata sulle stesse circostanze (in breve minacce ricevute dal datore di lavoro in Pakistan), ma corroborate da ulteriore documentazione, domanda giudicata inammissibile dalla Commissione territoriale; dopodiché il richiedente ha nuovamente agito dinanzi al Tribunale di Milano, ponendo a fondamento della domanda di protezione una circostanza sopravvenuta, non dedotta dinanzi alla Commissione, e cioè un grave ictus cerebrale che lo aveva reso invalido al 100%.
Il Tribunale ha in proposito adottato una motivazione composita, assumendo:
-) in primo luogo che “e’ attribuito alla CT., dallo stesso art. 29, comma 2, il potere-dovere di sottoporre la domanda ad esame preliminare di ammissibilità né può ritenersi idonea a superare i rilievi di ammissibilità l’eventuale deduzione di tali nuovi motivi solo in sede di impugnazione, non essendo prevista, in generale, la possibilità di demandare al Tribunale, chiamato in questa sede a valutare la legittimità della dichiarazione di inammissibilità, l’esame di una domanda di protezione internazionale”;
-) in secondo luogo il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, in ragione delle condizioni del paese di provenienza, e, quanto alla protezione umanitaria, ha osservato “che le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrente attengono tutte ad un profilo di vulnerabilità, quello riconducibile alle condizioni di salute, del quale la Commissione territoriale, in ragione della vigente normativa in vigore a seguito dei decreti sicurezza, non avrebbe neppure titolo per occuparsi avendo demandato il legislatore al Questore l’esame delle domande aventi ad oggetto la richiesta di esclusiva protezione speciale. Sotto questo profilo il Tribunale rileva, peraltro, che la stessa documentazione prodotta dalla Difesa dà conto di come il ricorrente sia stato preso in carico dai servizi, goda di tutela di un amministratore di sostegno e sia inserito in un programma assistenziale effettivo”.
Ora, il ricorrente, nei motivi svolti, evidenzia che, in sede di opposizione dinanzi al Tribunale al provvedimento della Commissione territoriale, ben possono essere posti a fondamento della domanda fatti diversi ed ulteriori, rispetto a quelli dedotti nella fase amministrativa: ed in effetti questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l’obbligo di pronunciarsi nel merito (p. es. Cass. 29 settembre 2020, n. 20492).
Dunque il Tribunale doveva pronunciarsi sul rilievo delle dedotte circostanze per i fini dell’accoglimento della domanda, fermo restando che il giudizio in proposito, quoad tempus, debba rimanere ancorato, con riguardo alla disciplina applicabile, ai criteri fissati da Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459.
8. – Il decreto impugnato è cassato e rinviato al Tribunale di Milano, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022