Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6374 del 16/03/2010
Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8199/2009 proposto da:
P.M., P.F., entrambi elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FALERIA 20, presso lo studio dell’avvocato
SCHINA Pierfilippo, che li rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.L., CARIRI SPA – Cassa di Risparmio di Rieti,
CAPITALIA SPA – già Banca di Roma, P.O., SERIT, BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 119/2008 del TRIBUNALE di RIETI dell’11.2.08,
depositata il 21/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. P.M. e P.F. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 21 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Rieti ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da loro proposta, nella veste di aggiudicatari, avverso un’ordinanza di revoca della vendita emessa nell’ambito di una procedura esecutiva nei confronti di P. L..
Nel detto giudizio si costituivano soltanto il debitore e la creditrice B.N.L. s.p.a., mentre restavano contumaci altri creditori.
Al ricorso, che è stato proposto soltanto nei confronti del debitore e della B.N.L., non v’è stata resistenza di alcuna delle parti.
p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).
Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione agli esecutivi, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).
La rilevata inammissibilità elimina ogni rilievo della mancata evocazione nella presente sede delle altre parti in cui confronto risulta pronunciata la sentenza impugnata”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, tenuto conto che, del resto, i ricorrenti non hanno sollevato rilievi.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010