Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6374 del 13/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/03/2017), n. 6374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12389-2016 proposto da:
M.E.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO N
7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VITALI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VITO ZUMBO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MESSINA;
– intimata –
avverso l’ordinanza N. R.G. 508/2016 del GIUDICE DI PACE di MESSINA,
depositata il 23/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con decisione in data 19-23 febbraio 2016, il Giudice di Pace di Messina ha respinto il ricorso di M.E.H. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Messina il 5/1/2016, ritenendo infondato il motivo di censura (mancata comunicazione del provvedimento di espulsione e dell’ordine dì lasciare il territorio italiano entro 7 giorni in una lingua conosciuta dalla parte), rilevando che, come risultava dal foglio notizie del 5/1/2016 della Polizia di Stato, sezione polizia ferroviaria di Messina, il ricorrente aveva dichiarato di comprendere e parlare la lingua italiana e di avere chiarito la propria situazione personale e familiare, specificando di essere entrato in Italia nel 2008 e di essere in cerca di lavoro, e che l’ordine di lasciare il territorio italiano era stato accompagnato da un’esaustiva sintesi del contenuto in francese, lingua non solo conosciuta, ma anche parlata dalla maggioranza della popolazione nel paese d’origine(Marocco).
M.E.H. ha interposto ricorso basato su di un unico motivo articolato su plurime censure, ed ha depositato memoria.
La Prefettura non ha svolto difese.
Rileva quanto segue:
A fronte della motivazione del GdP, sopra riportata, il ricorrente deduce che la traduzione in francese e non in arabo, ossia nella lingua ufficiale e conosciuta dallo straniero, dell’atto di espulsione e del conseguente ordine di lasciare il territorio italiano, non era idonea a soddisfare il requisito essenziale della piena comprensione da parte del destinatario, e che detta traduzione è stata disposta per l’implausibile impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo straniero.
E’ di chiara evidenza come le doglianze del ricorrente non siano specificamente congruenti con la precipua argomentazione addotta dal Giudice del merito, il quale, posti i criteri ribaditi di recente nella pronuncia di questa Corte dell’8/3/2012(secondo cui, in tema di opposizione a decreto di espulsione, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo) e tale obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato), ha plausibilmente concluso per la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, avuto riguardo alle concrete risultanze in tal senso del foglio notizie della Polizia di Stato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che, risultando il processo esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017