Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6373 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/03/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 21/03/2011), n.6373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1044-2007 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ABBAMONTE ANDREA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MIGNONE FRANCESCO, BALLETTA

GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.A., EDIL COSTRUZIONI FERROVIARIE (E.C.F.), (già

S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 1^

PIANO INT. 5, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CHIANTERA AMEDEO, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2483/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2006 r.g.n. 4286/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI per delega GIOVANNI BALLETTA;

udito l’Avvocato ROBERTO MARTIRE per delega AMEDEO CHIANTERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.S. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 4 aprile 2006, che ha rigettato il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale aveva respinto la sua domanda nei confronti di Edil Costruzioni Ferroviarie srl.

Il M. convenne in giudizio la Edil Costruzioni ferroviarie esponendo di aver svolto le mansioni di autista dal 1992 al 1997 e chiedendo una serie di differenze retributive.

La convenuta si costituì eccependo che il ricorrente era stato domestico personale di V.A., amministratore della società, il quale intervenne nel giudizio deducendo di aver applicato il c.c.n.l. dei domestici in quanto il M. aveva sempre lavorato per la sua famiglia e non per la società.

Il Tribunale rigettò la domanda.

Il M. propose appello articolato in quattro motivi.

La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione, accertando, sulla base di un puntuale ed analitico riesame delle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio libero del M. e delle prove testimoniali, che in effetti il M. “non era stato alle dipendenze della società, che occasionalmente lo avrebbe distaccato presso la famiglia V., ma era accaduto esattamente il contrario”.

Con l’ultimo motivo di appello il M. si doleva della mancata pronunzia sulla domanda di condanna del V., che avrebbe dovuto ritenersi automaticamente proposta in virtù dell’intervento volontario di questi nel processo. La Corte ha rigettato anche tale motivo, dando atto che il Tribunale aveva omesso la relativa pronuncia, ma rilevando che il M., in primo grado, in risposta alla memoria di intervento del V., aveva espressamente dichiarato di non voler proporre alcuna domanda nei suoi confronti e tale scelta escludeva che si fosse realizzato il cd. effetto automatico dell’estensione dell’originaria domanda nei confronti del terzo interventore. Aggiungeva che, quand’anche tale effetto si fosse determinato, il tenore della difesa del M. era qualificabile come rinunzia alla domanda medesima nei confronti del terzo.

Contro tale ultima parte della decisione di appello il M. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Edil Costruzioni Ferroviarie si difende rilevando che, vertendo il ricorso solo sul tema della mancata condanna del V., la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda nei confronti della società è passata in giudicato.

Il V. si difende chiedendo il rigetto del ricorso nei suoi confronti.

M. e V. hanno anche depositato una memoria.

Effettivamente la sentenza è passata in giudicato nella parte in cui decide in ordine alla domanda proposta nei confronti della società.

I motivi di ricorso concernono tutti la domanda nei confronti del V..

Con il primo si denunzia un vizio di motivazione, così articolato:

la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo costituito dalla rinuncia del M. alla estensione automatica della domanda nei confronti del terzo interventore. Si aggiunge che tale vizio investirebbe un ulteriore fatto controverso e decisivo “consistente nelle note di precisazione della domanda del terzo V.A. depositate il 16 ottobre 1999 e nell’ordinanza istruttoria del pretore del 26 ottobre 2005”.

Questo secondo non è un fatto e la relativa parte del motivo è inammissibile perchè estranea all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche il primo vizio di motivazione, in realtà, non attiene all’accertamento di un fatto ma alla sua valutazione. Il giudice non ha valutato il comportamento del M. come rinunzia, ma come mancata proposizione della domanda. In ogni caso, sul punto la motivazione è completa, lineare e priva di incoerenze.

La Corte ha rilevato che in risposta alla richiesta di intervento del V., “il M. ha espressamente dichiarato di non voler proporre alcuna domanda nei suoi confronti (v. pag. 3 della memoria di replica del M., nel fascicolo d’ufficio di primo grado: Si impugna e contesta la comparsa di costituzione depositata dal V. A. … nei confronti di tale controparte l’attore non ha proposto alcuna domanda, con la conseguenza che – neppure indirettamente – l’interventore può essere ritenuto soggetto legittimato in ordine alla materia del contendere del presente giudizio)”.

La Corte ritiene che “tale comportamento processuale assolutamente univoco, consente allora di escludere che sia verificato il cd.

effetto automatico dell’estensione dell’originaria domanda nei confronti del terzo interventore”.

La motivazione è più che sufficiente e priva di incoerenze.

Le censure del ricorrente si risolvono nella richiesta di riformulazione del giudizio di merito sulla interpretazione dell’atto processuale, il che è inammissibile in sede di legittimità.

Il secondo motivo poggia sulla fondatezza del primo, perchè si assume che vi sarebbe stata violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto “una volta ritenuta la legittimità dell’intervento del terzo non è possibile che il giudice non si pronunci nei confronti di tutte le parti processuali”.

Come si è visto, la domanda non è stata estesa al terzo interventore. Quindi la mancata pronunzia risulta pienamente legittima. Il motivo rimane pertanto assorbito nel rigetto del primo.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto che il difensore del M. abbia rinunciato alla domanda nei confronti del V., il che non sarebbe stato possibile in quanto non aveva poteri a tal fine e non vi era stata accettazione della rinunzia.

Si critica così quella che è una affermazione subordinata della sentenza, il cui primo assunto, fondato, è che la domanda non sia stata estesa nei confronti del terzo. Non si può rinunciare ad una domanda non proposta.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese del controricorrente V. devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio. Quelle di Edilcostruzioni devono essere compensate perchè il M. non ha proposto impugnazioni nei confronti della srl.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione al controricorrente V. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 25,00, nonchè 1.500,00 Euro per onorari, otre IVA, CPA e spese generali. Compensa le spese nei confronti di Edil Costruzioni Ferroviarie srl.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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