Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6373 del 13/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6668-2016 proposto da:

API – ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA, in persona dell’Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso

lo studio dell’avvocato FELICE PATRIZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERDINANDO CARABBA TETTAMANTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso il decreto n. 1686/2016 del TRIBUNALE di TERN), depositato il

17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

1.1.- Con decreto depositato il 17/2/2016, comunicato in pari data, il Tribunale di Terni ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) spa, attesa l’esclusione del credito per forniture di bitume, pari ad Euro 578.084,48,oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

Il Tribunale, nello specifico, ha rilevato che, pur non avendo il Curatore contestato la sussistenza di un rapporto continuativo di fornitura di bitume tra la società in bonis e l’API, tanto da avere esercitato azione revocatoria in sede ordinaria proprio sul presupposto di detto rapporto, sia pure per forniture diverse da quelle oggetto di insinuazione, era da ritenersi insufficiente la produzione delle fatture emesse dall’API, trattandosi di documentazione fiscale proveniente dallo stesso creditore.

API ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Rileva quanto segue:

2.1- Il primo motivo è manifestamente fondato.

E’ da ritenersi violato l’art. 115 cod. proc. civ., atteso che il curatore, che nel progetto di stato passivo aveva proposto l’ammissione totale della domanda dell’API, vista la documentazione prodotta, ed all’udienza del 21/5/2013 ne aveva confermato la sussistenza ed entità, chiedendo rinvio per verificare se i pagamenti effettuati nelle more fossero soggetti a revocatoria fallimentare, non aveva chiesto il rigetto nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, ma la sospensione del giudizio e nel merito la declaratoria di non compensabilità con le somme richieste con la revocatoria.

Restano assorbiti gli ulteriori profili ed il secondo motivo.

Va pertanto cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Terni in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Terni in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA