Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6373 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34340/2018 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in Pescara, alla Piazza

Sant’Andrea n. 13, presso e nello studio dell’Avvocato Antonino

Ciafardini, che lo rappresenta e difende in forza di procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 11322/2018, depositato

il 13/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 4/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Irene

Scordamaglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Ancona, con decreto n. 11322/2018, ha respinto la richiesta di protezione internazionale o umanitaria avanzata da I.J., cittadino (OMISSIS) proveniente dall’Edo State, a seguito del provvedimento di diniego della protezione internazionale della competente Commissione Territoriale, rilevando che, quand’anche riconosciute credibili le dichiarazioni rese dal richiedente, la vicenda narrata (una faida familiare originata da questioni ereditarie) era priva dei requisiti necessari per consentirne la sussunzione nelle fattispecie di persecuzione o di esposizione a danno grave rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Non erano ravvisabili, peraltro, neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Avverso il suddetto decreto I.J. propone ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.

– Con il primo motivo eccepisce la nullità del decreto impugnato, per violazione dell’art. 738 c.p.c., lamentando che il giudice nominato come relatore della causa non aveva provveduto a tenere l’udienza nella quale erano state assunte le informazioni necessarie per la decisione collegiale, avendo provveduto a delegare la detta attività istruttoria ad un GOT.

– Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza di appello ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione contraddittoria o apparente. Assume l’istante che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad un’alluvionale indicazione di formule stereotipate e ad una scoordinata elencazione di fonti di informazione, senza alcuna specifica indicazione delle ragioni della sua asserita non credibilità e dell’assenza, nella situazione allegata, di concreti indici sintomatici della persecuzione, del danno grave o della vulnerabilità accusata da esso deducente.

– Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale “applicato nella specie il principio dell’onere probatorio attenuato” e “per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”. Sostiene l’istante che dovevano ritenersi “validi” i motivi addotti dal ricorrente a fondamento della sua fuga dal paese di origine (le persecuzioni subite ad opera dello zio, la matrigna, le sorelle figlie di questa e i rispettivi fidanzati e le gravi e ripetute aggressioni e minacce di morte, in un contesto sociale in cui al rifiuto degli anziani del villaggio di intervenire per dirimere la disputa si era associata la latitanza del sistema giudiziario nigeriano, che non era in grado di assicurare la giustizia nelle controversie private); rileva, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto impiegare i propri poteri istruttori officiosi acquisendo “le informazioni necessarie a suffragare le dichiarazioni dell’interessato”.

– Con il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da situazione di violenza indiscriminata. La censura è declinata sostenendo che nella fattispecie ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in presenza del danno grave che andava correlato a forme di violenza indiscriminata e al rischio di comportamenti inumani e degradanti. L’istante evoca, al riguardo, le tensioni a sfondo religioso causate da attacchi terroristici del gruppo (OMISSIS), che interessavano tutta la Nigeria e che dovevano considerarsi vieppù temibili nei confronti del richiedente in quanto cristiano pentecostale.

– Con il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La censura investe la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria ed è incentrata sul rilievo per cui nel paese di origine non sarebbero assicurate all’istante condizioni di vita accettabili: condizioni di contro esistenti in Italia, in cui lo stesso richiedente si sarebbe affrancato da una situazione di grave povertà, essendo titolare di un regolare rapporto di lavoro ormai da tempo.

3. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

4. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della prossima decisione in pubblica udienza di altre cause nelle quali sia stata dedotta la questione della regolarità del giudizio per l’accertamento dei presupposti per la concessione della protezione internazionale e umanitaria svoltosi, dinanzi al Tribunale, anche con la partecipazione di un giudice onorario non facente parte della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della UE, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, conv. con L. n. 46 del 2017, delegato dal magistrato professionale al compimento di specifiche attività.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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