Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6372 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16955/2009 proposto da:

L.F. (notaio), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 2, presso lo studio degli avvocati DI PORTO Andrea e

PELLECCHIA ANTONELLA, che lo rappresentano e difendono, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della

Repubblica;

CONSIGLIO NOTARIALE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E

CIVITAVECCHIA in persona del Presidente pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2106/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12.5.08, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Pellecchia che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. E’ stato proposto il 3.7.2009 ricorso per cassazione dal notaio L.F. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata il 15.5.2008 e non notificata, con cui veniva rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era applicata al notaio la sanzione della sospensione per mesi tre per aver formato numerosi atti tra vivi nel corso del 2004, in assenza di repertorio vidimato.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

2. Preliminarmente all’esame dei motivi, in accoglimento della pregiudiziale del ricorrente, va emessa declaratoria di prescrizione della violazione ascrittagli, a norma della L. n. 89 del 1913, art. 146, nell’originaria formulazione.

La L. n. 89 del 1913, art. 146, risulta sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 29. Tuttavia l’art. 54 del predetto D.Lgs. statuisce che “Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51”, per cui nella fattispecie va applicato la L. n. 89 del 1913, art. 146, nell’originaria formulazione, quale norma più favorevole rispetto all’attuale. Secondo tale norma, in tema di sanzioni disciplinari per i notai, la prescrizione della relativa azione, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa, “ancorchè vi siano stati atti di procedura”. L’azione non subisce, pertanto, interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio Notarile o del Tribunale, un’ipotesi di sospensione essendo viceversa configurabile per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 40. Peraltro, la prescrizione determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare, che opera “ex lege” e deve quindi essere rilevata anche d’ufficio ed in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (Cass. 28/03/2006, n. 7088).

Poichè nella fattispecie l’illecito ascritto è stato consumato nel corso dell’anno 2004, l’azione disciplinare si è prescritta. I restanti motivi sono assorbiti.

Conseguentemente va dichiarata estinta per prescrizione la contestata infrazione e va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente vanno dichiarate estinta per prescrizione le contestate infrazioni e va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza;

che nessuna statuizione vada emessa in merito alle spese processuali, non avendo svolto attività difensiva gli intimati.

PQM

Visto l’art. 375 c.p.c.;

dichiara estinte per prescrizione le contestate infrazioni e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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