Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6372 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33969/2018 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Fermo, alla Via

Ognissanti n. 13, presso lo studio dell’avvocato Renzo Interlenghi

(avvrenzointerlenghi.legalmail.it), che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso il Decreto n. 11324/2018 del 13 ottobre 2018 del Tribunale di

Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4/12/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scordamaglia;

letta la requisitoria in data 22 ottobre 2019 del Pubblico Ministero,

in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.D., cittadino (OMISSIS) proveniente dall’Edo State, ricorre avverso il decreto in data 13 ottobre 2018 n. 11324/2018, con il quale il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale.

2. L’impugnativa è affidata a due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 106 Cost., comma 2 e del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, conv. in L. n. 46 del 2017, lamentando che il Got dianzi al quale era stata celebrata l’udienza di trattazione del procedimento de quo del 12 luglio 2018 non faceva parte dell’Ufficio del Processo per l’Immigrazione in quanto non istituito presso il Tribunale di Ancona.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 14, per avere in Tribunale concluso per l’assenza dei requisiti per concedere al richiedente la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), senza tener conto che questi non aveva chiesto la protezione della polizia nigeriana, siccome previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 5, lett. c), per respingere le gli atti di turbativa provenienti dallo zio, il quale intendeva usurpare i beni venuti al padre in eredità, in ragione della risaputa corruttibilità della polizia stessa, adusa ad ogni genere di arbitri, come attestato dal rapporto di Amnesty International versato in atti.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, ha depositato requisitoria scritta in data 22 ottobre 2019, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

5. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della prossima decisione in pubblica udienza di altre cause nelle quali sia stata dedotta la questione della regolarità del giudizio per l’accertamento dei presupposti per la concessione della protezione internazionale e umanitaria svoltosi, dinanzi al Tribunale, anche con la partecipazione di un giudice onorario non facente parte della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della UE, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, conv. con L. n. 46 del 2017, delegato dal magistrato professionale al compimento di specifiche attività.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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