Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6371 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 25/02/2022), n.6371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15650-2021 proposto da:

ZARA METALMECCANICA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 41, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NAVIGAZIONE LAGO D’ISEO S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARA BERGOMI,

FABIO GIUSEPPE ANGELINI, GIORGIO MAZZONE;

– controricorrente –

contro

NAUTICA STORE S.R.L. (OMISSIS);

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 3274/2020

del TRIBUNALE di BRESCIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. VITIELLO MAURO che letto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

Consiglio, voglia rigettare il ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Zara Metalmeccanica SRL ha presentato ricorso per regolamento necessario di competenza avente ad oggetto l’ordinanza del Tribunale civile di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, del 3/5/2021, con la quale l’anzidetto Ufficio giudiziario ha dichiarato la propria competenza a conoscere della causa insorta tra l’attrice Navigazione Lago d’Iseo SRL con socio unico e le convenute Zara Metalmecccanica SRL e Nautica Store SRL per la declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto pubblico di fornitura con avvalimento di una motonave in Classe R.I.N.A. per vie navigabili interne, destinata al servizio di trasporto pubblico di passeggeri, sottoscritto il 22/3/2017 e per le conseguenziali pronunce restitutorie, di pagamento e risarcitorie.

Il ricorso è articolato in tre motivi, corroborati da memoria. Navigazione Lago d’Iseo SRL con socio unico si è costituita con memoria difensiva. Nautica Store SRL è rimasta intimata.

Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, ha ritenuto la propria competenza in applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 e del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 3 e 35.

Segnatamente, dopo avere precisato che il contratto di appalto di “fornitura” de quo agitur ha un valore pari ad Euro 1.328.119=, il Tribunale ha escluso che lo stesso possa essere qualificato come appalto pubblico di “lavori”, ha accertato il superamento della soglia di rilevanza comunitaria di Euro 209.000= prevista per i contratti di servizi o forniture (inferiore a quella di Euro 5.225.000=, prevista per i contratti di appalto di lavori pubblici) ed ha confermato la conseguente competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese, normativamente connessa al superamento di detta soglia D.Lgs. n. 168 del 2003 ex art. 3, comma 2, lett. f).

Il Procuratore generale ha concluso, in forma scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e 1363 c.c. e del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 3, lett. ll), nn. 1, 2 e 3, lett. nn) e pp).

La ricorrente contesta la statuizione impugnata, assumendo che il Tribunale avrebbe errato nell’individuazione del rapporto litigioso, presupposto in ragione del quale la competenza avrebbe dovuto essere diversamente radicata.

Sostiene che l’appalto per cui è causa non è da qualificarsi come appalto di fornitura, ma come appalto di lavori perché – a suo dire – la costruzione e la fornitura di una motonave rientra nella categoria delle opere di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 3, comma 1, lett. ll), nn. 2 o 3, essendo l’opera quella definita al medesimo art. 3, lett. pp), ossia “il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica…” (fol. 7 del ric.).

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 3, lett. ll), nn. 2 e 3, e lett. tt).

La ricorrente assume che, pur essendo oggetto della fornitura la consegna della motonave (art. 1, comma 1, del Capitolato d’oneri), il contratto si colloca in uno schema negoziale in cui la prestazione di fare prevale su quella di dare, in considerazione del fatto che il contratto prevede la costruzione della nave e la “progettazione funzionale ed esecutiva da redigere a cura dell’appaltatore” alla stregua delle dettagliate prescrizioni tecniche indicate nella specifica tecnica di gara dalla stazione appaltante (art. 1, comma 5, del capitolato d’oneri), così come la previsione di acconti in corso d’opera al completamento di determinate prestazioni (art. 1, comma 17 del capitolato d’oneri), ed osserva anche come essa contraente non si possa considerare un produttore di navi, data la sua diversa qualifica d’impresa.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1470,1472 e 1665 c.c. e del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 28.

La ricorrente, ribadendo le considerazioni avanzate con il secondo motivo, – sulla premessa dell’assimilabilità della fornitura alla compravendita – prospetta che il contratto, al più, avrebbe dovuto essere qualificato come contratto misto, caratterizzato dalla prevalenza del fare (la realizzazione della motonave con le caratteristiche specificamente indicate dall’appaltante), rispetto a quella di dare (consegna del bene) con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 28.

2. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

3. Va rammentato che “L’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.” (Cass. n. 21422/2016; Cass. n. 17312/2018).

A tal fine, “Il criterio per la determinazione della competenza va fissato in base non solo all’oggetto della domanda proposta dall’attore, ma anche ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalla loro fondatezza, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate. Unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore, ai fini della determinazione della competenza, è costituito da una eventuale prospettazione artificiosa (cioè finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge) o “prima facie” infondata.” (Cass. n. 15367/2000; Cass. n. 4112/2004).

4. Nel caso di specie – come efficacemente rilevato dal Tribunale ed evincibile dagli atti, oltre che non contestato, né smentito dalla odierna ricorrente – la domanda di risoluzione proposta dalla originaria attrice Navigazione Lago d’Iseo ha riguardato il contratto pubblico di appalto di forniture con avvalimento avente ad oggetto, come prestazione principale, la consegna in proprietà all’appaltante di una motonave; il contratto è stato così qualificato dalla stazione appaltante nel bando di gara; il bando di gara non ha richiesto la attestazione SOA – necessaria, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2010, art. 84, comma 1, per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di “lavori pubblici” (D.Lgs. n. 50 del 2016 ex art. 3, comma 1, lett. ll)) di importo pari o superiore a 150.000= Euro, e non già per i soggetti esecutori di una “fornitura” (D.Lgs. n. 50 del 2016 ex art. 3, comma 1, lett. tt)); il contratto sottoscritto dalle parti riguardava la “fornitura” della motonave per un valore di Euro 1.328.119,00= (fol. 6 del ric.).

In base ai criteri prima enunciati, la pronuncia sulla competenza del Tribunale per le imprese risulta rettamente compiuta dal giudice di merito D.Lgs. n. 168 del 2003 ex art. 3, comma 2, lett. f), sulla scorta degli specifici fatti prospettati dall’originaria attrice concernenti l’indizione e l’oggetto del bando di gara per l’appalto di una fornitura, lo svolgimento della procedura di aggiudicazione del contratto e la stipula dello stesso – nemmeno contestati dalla ricorrente – senza che sia evincibile alcuna eventuale prospettazione da parte di Navigazione Lago d’Iseo artificiosa (cioè finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge) o prima facie infondata.

5. Tale conclusione non è revocabile in dubbio alla luce dei motivi di ricorso svolti da Zara Metalmeccanica che, al fine di sostenere l’incompetenza del giudice adito, propugna una personale interpretazione delle norme in tema di appalto e del contratto stipulato.

6. Il primo motivo è infondato.

7. Giova rammentare le definizioni in tema di contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 3, comma 1, che assumono rilievo nella presente controversia, evidentemente connotata dalla natura pubblicistica del rapporto.

Segnatamente, sono le definizioni:

ii) “appalti pubblici”, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) “appalti pubblici di lavori”, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;

2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;

nn) “lavori” di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

pp) “opera”, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

ss) “appalti pubblici di servizi”, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lett. ll);

tt) “appalti pubblici di forniture”, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

8. Dalla lettura delle norme in esame si evince che: i) nell’ambito dei contratti pubblici, le definizioni di “lavori” e di “opera” sono specificamente connaturate ai contratti di appalto di lavori; ii) l’opera è il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica; iii) l’appalto di pubblici servizi deve avere ad oggetto servizi diversi da quelli di cui alla lett. ll), ma che tale esclusione non è stabilita per i contratti di appalto di forniture: iv) il contratto di appalto di fornitura ha la funzione di consentire alla stazione appaltante l’acquisizione di “prodotti”.

Ne consegue che la distinzione propugnata dalla ricorrente, in relazione alle tre tipologie di appalto pubblico di lavori ed alla nozione di opera è priva di diretto rilievo nella fattispecie in esame.

E’ decisivo osservare, da un lato, che il legislatore, nel definire il bene che si intende conseguire mediante il contratto di appalto di fornitura, non utilizza l’espressione “opera”, ma “prodotti”, segnando così una cesura netta rispetto al contratto di appalto di lavori, e focalizzando in tal modo la connotazione funzionale e finalistica del contratto sul bene che si intende conseguire, e ciò nonostante non sia stata esclusa – a differenza di quanto previsto per il contratto di appalto di servizi – una teorica compatibilità con le prestazioni del contratto di appalto di lavori.

E’ evidente che l’utilizzo delle diverse terminologie da parte del legislatore consegue alla differente causa dei contratti, focalizzata sull’esecuzione dei lavori nel contratto di appalto di lavori e sulla fornitura del prodotto nel contratto di appalto di fornitura: la teorica assimilabilità di parte delle prestazioni convenute, pertanto, non consente di assimilare le due fattispecie contrattuali, né la nozione di opera, sotto il profilo della causa, risulta sovrapponibile a quella di prodotto, con la quale la ricorrente nemmeno si confronta.

Come si evince dal capitolato d’oneri, l’oggetto della fornitura era una motonave dotata di specifiche tecniche puntualmente indicate, e cioè un prodotto ben individuato anche se ancora da realizzare, e la ricorrenza di altre prestazioni funzionali alla consegna del prodotto non sono sufficienti a mutare la natura del contratto in presenza degli elementi illustrati sub 4.

Ne’ vale a confutare tale conclusione – anzi la conferma – la circostanza che la società Zara, a suo dire, “non può considerarsi produttore di navi” (fol. 11 del ric.), atteso che la stessa concluse, all’uopo, il contratto mediante avvalimento da parte della intimata Nautica Store SRL onde poter conseguire il bene da consegnare.

9. Infine, i motivi secondo e terzo, si palesano inammissibili.

Essi risultano carenti sul piano della specificità, circa la tempestiva sottoposizione al Giudice di merito delle questioni relative all’interpretazione del capitolato d’opera ed alla qualificazione del contratto come contratto misto, questioni non desumibili nemmeno dall’ordinanza impugnata, mentre era onere della ricorrente, riprodurre, in osservanza dell’obbligo di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., quanto meno i passaggi significativi in merito, al fine di vincere l’apparente novità delle questioni introdotte (Cass. n. 17049/2015). Va ribadito, in proposito, che il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza e deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., salvo che l’art. 47 c.p.c., non disponga diversamente (Cass. n. 22682/2020).

Ciò a maggior ragione rileva, se si considera che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25432/2020, Cass. n. 14938/2018 e Cass. n. 25470/2019, il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539/2009, Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 7963/2018, in motivazione).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha sottoposto direttamente ed inammissibilmente alla Corte di legittimità l’interpretazione del capitolato d’oneri, anche al fine della valutazione di prevalenza tra le diverse obbligazioni, ipotizzando la ricorrenza di un contratto misto.

Sotto altro profilo le doglianze sono inammissibili perché la ricorrente non coglie nel segno, ove sembra attribuire al Tribunale la qualificazione del contratto come appalto di servizi, in quanto estrapola inopinatamente una frase da una più complessa argomentazione del Tribunale, volta invece ad escludere che il contratto, qualificato dalle stesse parti come contratto di appalto di fornitura, potesse essere considerato un contratto di appalto di lavori.

Va osservato, infine, che il richiamo al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 28, che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di appalto misti, non è pertinente alla fattispecie in esame perché non è stata posta in discussione la modalità di affidamento del contratto, modalità che, peraltro, smentisce la tesi della ricorrente, giacché il contratto è stato affidato senza la richiesta di attestazione SOA, obbligatoriamente prevista proprio dei contratti di appalto di lavori, come già ricordato.

10. In conclusione il ricorso per regolamento di competenza va rigettato e per l’effetto va confermata la competenza del Tribunale civile di Brescia – Sezione specializzata in materia di impresa.

La liquidazione delle spese di lite va rimessa al merito.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e per l’effetto conferma la competenza del Tribunale civile di Brescia – Sezione specializzata in materia di impresa;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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