Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6370 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3472-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/9/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 16/11/2012, depositata il 14/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di C.B. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 124/09/2012, depositata in data 14/12/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2004 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’attività svolta dal medico di medicina generale per le intrinseche caratteristiche era da ritenersi non assoggettabile ad IRAP e comunque, nello specifico, il contribuente aveva dimostrato di avere sostenuto spese per beni strumentali di valore finale modesto ed indispensabili all’esercizio dell’attività (arredi dello studio, attrezzature telefoniche ed informatiche ed un’autovettura) e non assumeva rilievo lo svolgimento dell’attività di medicina generale in forma associata, modalità “prevista anzi raccomandata dalla Convenzione con il SSN” sino al 2008, al fine della produzione di un migliore servizio sanitario pubblico. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 avendo i giudici della C.T.R. affermato che le regole della citata disposizione non si applicano ai medici convenzionati con il SSN, non considerando che l’attività di medico, anche libero professionale, era svolta all’interno di uno studio associato che si avvaleva di un dipendente (cui venivano corrisposti importi “vicini e superiori ad Euro 20.000,00”) e che il professionista aveva comunque erogato compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale ed aveva utilizzato beni strumentali di entità non trascurabile. Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente svolge poi, in relazione allo stesso fatto storico, la sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione, vizi motivazionali, di insufficiente e contraddittoria motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vecchia e nuova formulazione.

2. La prima censura è fondata, nei sensi di cui appresso, assorbiti i restanti motivi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.

Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2e 3, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP, in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 (e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, camma 9, lett. d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).

La C.T.R. non risulta conforme a tale principio di diritto successivamente affermato, non essendosi compiuto alcun accertamento in ordine alla ricorrenza o meno di una fattispecie effettivamente rientrante nella c.d. Medicina di Gruppo; la ricorrente lamenta l’esercizio in forma associata da parte di medico di medicina generale convenzionato con il SSN quale requisito integrante l’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Toscana.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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