Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6370 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26317/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

L & P PROPRIETA’ E PARTECIPAZIONI SRL, (C.F. (OMISSIS)) già

REGGIO 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, n. 514/7/2019,

depositata il 25 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente REGGIO 2000 SRL ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale relativa all’omesso versamento di IRES e IVA relative al periodo di imposta dell’esercizio 2012, deducendo il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del locatario, nelle more sfrattato per morosità con ordinanza del 18 luglio 2012, eseguita in epoca successiva all’esercizio 2012. La ricorrente ha dedotto di avere emesso nota di credito e di essersi insinuata allo stato passivo del fallimento del conduttore e di avere emendato la dichiarazione IVA in considerazione dell’errore commesso.

La CTP di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso e la CTR della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con in data 25 febbraio 2019, ha accolto l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello emendabile la dichiarazione dei redditi e ai fini IVA, allorquando dalle medesime, in quanto dichiarazioni di scienza, possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi, ancorchè sia scaduto il termine previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis, e ha considerato corretta l’indicazione del minor credito, che deve essere oggetto di nuova liquidazione.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, nella formulazione pro tempore, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto le dichiarazioni della contribuente sempre emendabili e, in particolare, di non avere considerato scaduto il termine di cui al citato D.P.R., art. 2, comma 8-bis. Rileva come la dichiarazione integrativa sia “a favore” del contribuente, per avere riportato un volume di affari IVA inferiore a quello dichiarato inizialmente.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 57, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la dichiarazione sempre emendabile. Deduce il ricorrente che l’emendabilità della dichiarazione anche in fase contenziosa comporta che il giudice non possa limitarsi a prendere atto dell’intervenuta rettifica in quanto tale, ma dovendo esaminare nel merito la dichiarazione rettificata, verificando che la stessa sia legittima. Così facendo, prosegue il ricorrente, il giudice del merito è venuto meno al proprio onere di valutare le prove addotte dalle parti.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto corretta la sussistenza del minor credito dell’Ufficio, senza alcuna motivazione sul punto.

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 – E’ principio condiviso quello secondo cui, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo (Cass., Sez. V, 20 novembre 2019, n. 30151), ove la dichiarazione integrativa sia volta ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente (Cass., Sez. V, 28 giugno 2019, n. 17506; Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378) e, quindi, si tratti di dichiarazione integrativa in favore del contribuente. Il che è conforme al principio secondo cui la generale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31052).

2.2 – Nella specie si verte in tema di dichiarazione integrativa a favore del contribuente, diretta ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, per cui la rettifica doveva essere presentata entro il termine di cui al combinato disposto di cui al citato D.P.R., art. 2, comma 8-bis, e art. 8, comma 6, pro tempore vigente.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la dichiarazione integrativa possa essere emendata anche se sia scaduto il termine previsto dalla norma richiamata, non ha fatto buon governo di tali principi. Conseguentemente sono assorbiti gli ulteriori motivi.

4 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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