Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 637 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/01/2011), n.637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

P.A., PI.An., P.C.,

p.a., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Angelo e Mario Lauro

Pietrosanti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Carloni Emanuele in Roma, via Oslavia, n. 39F;

– ricorrenti –

contro

P.O., M.S., P.M.,

P.R., C.P.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina in data 20 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 23 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” P.A., Pi.

A., P.C. e p.a. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 20 febbraio 2008 con cui il Tribunale di Latina disponeva, ex art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio di divisione ereditaria tra essi ed i convenuti P.O., P.M., P.R. e C.P., e quello, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l’accertamento della esistenza di un’impresa familiare sui beni indicati nel giudizio divisorio.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico che i due procedimenti – asseritamente pregiudicante e pregiudicato – pendono davanti allo stesso Tribunale.

Va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui allorchè tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni dell’art. 273 c.p.c. o art. 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2008, n. 13194)”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere accolto;

che, quindi, l’ordinanza impugnata deve essere cassata;

che il giudizio dovrà essere riassunto dinanzi al Tribunale di Latina nel termine di legge;

che sulle spese della presente fase provvedere il giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la riassunzione nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Latina;

rimette la pronuncia sulle spese del regolamento di competenza al giudice del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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