Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6369 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 25/02/2022), n.6369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7057/2021 R.G. proposto da:

B.S., cittadino senegalese, nato il (OMISSIS) a (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della

Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Roberto Denti (avvrobertodenti.cnfpec.it) per procura speciale in

calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 896/2021 del Tribunale di Milano, depositato in

data 30/01/2021, r.g. n. 21112/2109;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore consigliere

Dott. Di Marzio Mauro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis depositato il 6 marzo 2019, Samba Balde, cittadino senegalese, nato il (OMISSIS) a (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. – Il Tribunale, a seguito dell’audizione del ricorrente, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

3. – Avverso predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 01/03/2021 ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi.

4. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

5. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. – I motivi sono così rubricati: “1) Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14; 2) Violazione e/0 falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19”.

Con il primo motivo la difesa lamenta l’erronea applicazione della normativa in materia di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) alla luce della valutazione positiva di credibilità del ricorrente. In particolare, si lamenta l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dell’effettiva capacità e volontà dello Stato d’origine di garantire tutela adeguata al ricorrente in relazione al matrimonio forzato impostogli dalla famiglia.

Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione della normativa relativa al riconoscimento della protezione umanitaria in relazione alla valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente in Italia e in Senegal in caso di rimpatrio.

RITENUTO CHE:

7. – Il ricorso va accolto.

7.1. – E’ fondato il primo motivo.

La motivazione addotta dal Tribunale consiste in ciò, che “nel presente caso il richiedente non indica fatti che facciano ritenere che, in caso di rimpatrio, possa andare incontro all’applicazione di sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell’autorità statale, né che rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 decreto qualifiche”.

Ma, evidentemente, una volta che il Tribunale ha ritenuto credibile la narrazione del richiedente in ordine al matrimonio che gli era stato imposto, ed ha così riconosciuto che egli era stato esposto ad un trattamento di per sé lesivo della sua dignità personale (Cass. 5 marzo 2021, n. 6228), lo stesso Tribunale, all’esito della doverosa acquisizione di specifiche COI, avrebbe dovuto verificare la sussistenza, in termini di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), sia pure sotto il profilo della grave violazione della dignità della persona, in ragione della coercizione esercitata mediante minaccia su una persona (donna o uomo) finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d’origine, proveniente anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. 9 marzo 2020, n. 6573).

7.2. – Il secondo mezzo è assorbito.

8. – Il decreto impugnato è cassato e rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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