Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6369 del 16/03/2010
Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4906/2009 proposto da:
C.G., L.T., C.C.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio
dell’avvocato BURIGANA Francesco, che li rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
V.E., CONDOMINIO DI (OMISSIS), in
persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NANNI
Nicola, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARBONARO LUIGI, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
ABBEY NATIONAL BANK ora UNICREDIT BANCA PER LA CASA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 684/2008 del TRIBUNALE di GENOVA dell’8/02/08,
depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Burigana Francesco, difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. C.G., L.G.T. e C.C. hanno proposto ricorso per cassazione contro V.E., il Condominio di (OMISSIS) e la Abbey National Bank (ora Unicredit Banca per la Casa s.p.a.), avverso la sentenza del 13 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi con la quale avevano chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità/inesistenza di un processo verbale di incanto delegato a notaio nella procedura esecutiva immobiliare n. 8/96 R.E., del successivo atto del con cui era stato certificato il deposito del prezzo di aggiudicazione e degli atti esecutivi successivi, fra cui il decreto di trasferimento.
Nella detta procedura esecutiva il C. e la L.G. erano debitori esecutati, la C. aveva effettuato un’offerta di aumento di sesto, la Abbey Nazionale Bank ed il detto Condominio avevano la veste di creditori, ed il V. aveva assunto la veste di aggiudicatario.
Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso il V. ed il Condominio.
2. Il ricorso – ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, e ciò anche agli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giusta l’art. 360 c.p.c., u.c. – è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).
Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Hanno depositato memoria i ricorrenti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè non ha osservato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
I motivi di ricorso, infatti, si fondano sulle emergenze di un atto della procedura esecutiva (il verbale dell’incanto delegato al notaio) e su perizie eseguite in sede penale, ma non indicano se e dove tali atti sono stati prodotti in questa sede (produzione necessaria agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).
Ora, tra le implicazioni dell’onere di indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, cui allude l’art. 366 c.p.c., n. 6, rientra, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Corte l’indicazione della sede processuale in cui nel giudizio di legittimità i documenti e gli atti sarebbero esaminabili, allo scopo di consentire alla Corte di verificare il fondamento dei motivi di ricorso (in proposito si veda Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; in precedenza, Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; per la consulenza tecnica d’ufficio ed in genere gli atti processuali si veda Cass. (ord.) n. 26266 del 2008)”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo superate dai rilievi svolti dai ricorrenti nella loro memoria, i quali non si preoccupano di confrontarsi con le motivazioni e le argomentazioni della giurisprudenza citata nella relazione, ma svolgono sedici righe di argomentazione che ne prescindono totalmente ed anzi si pongono in palese conflitto con detta giurisprudenza.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010