Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6369 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6369

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6589/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARRIGO DAVILA

61, presso lo studio dell’Avvocato SILVIA CARLEI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARIO LEONE;

– ricorrente –

contro

SAGRANTINO ITALY SRL;

– intimata –

LUTEZIA SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’Avvocato MARIO CONTALDI,

rappresentata e difesa dagli Avvocati ANDREINA BIANCHINI, MARCO

SILVESTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1383/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/12/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 1 ottobre 2014, ha dichiarato la convenuta B.G. proprietaria esclusiva della porzione di fabbricato sito in (OMISSIS), catastalmente censita al foglio (OMISSIS) del mappate (OMISSIS), e ha condannato i convenuti B.G. e G.R. al rimborso delle spese processuali in favore della attrice s.r.l. Sagrantino Italy;

che avverso detta decisione ha proposto appello la B., con citazione notificata il 23 dicembre 2014;

che la Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 15 dicembre 2015, accogliendo l’eccezione dell’appellata, ha dichiarato l’appello inprocedibile ex art. 348 c.p.c., avendo l’appellante provveduto all’iscrizione a ruolo della causa soltanto il 7 gennaio 2015, senza osservare il termine di dieci giorni di cui al combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c.;

che la Corte di Genova ha rilevato un secondo profilo di improcedibilità, giacchè l’appellante non è comparsa nè alla prima (in data 21 aprile 2015) nè alla seconda (in data 30 giugno 2015) udienza collegiale di comparizione;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 febbraio 2016, sulla base di un motivo;

che ha resistito, con controricorso, la s.r.l. Lutezia spv s.r.l., succeduta a titolo particolare all’intimata Sagrantino nel credito azionato con la domanda introduttiva;

che la proposta del relatore è stata notificata alle parti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che non può essere accolta l’eccezione di invalidità della notificazione del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della proposta, sollevata sul rilievo che essa sarebbe stata effettuata per via telematica alla casella di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente, anzichè presso il domicilio eletto in Roma nello studio dell’Avv. Silvia Carlei;

che – a prescindere dal rilievo che la notificazione è andata a buon fine e ha raggiunto pienamente il suo scopo, come dimostrato non solo dalle attestazioni di cancelleria ma anche dalla stessa presentazione della memoria da parte del difensore della ricorrente – la doglianza non tiene conto della circostanza che, a partire dal 15 febbraio 2016, è divenuta operativa, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero della giustizia 19 gennaio 2016 che ha accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte di cassazione, la disciplina dettata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221: con la conseguenza che, a partire da quella data, nei procedimenti civili di cassazione “de comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (comma 4), rimanendo salva la possibilità di eseguire le comunicazioni e le notificazioni “mediante deposito in cancelleria” se non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata “per cause imputabili al destinatario” (comma 6), e rendendosi applicabile la disciplina dell’art. 136, comma 3, e dell’art. 137 c.p.c. e ss.” (quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario” (comma 8) (v. Cass., Sez. U., 31 maggio 2016, n. 11383);

che, pertanto, è pienamente rituale la notificazione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente del decreto del presidente di fissazione dell’adunanza camerale con la proposta di definizione ravvisata dal relatore, non essendo configurabile alcuna invalidità per la mancata notifica di detto decreto a mezzo ufficiale giudiziario presso lo studio del domiciliatario in (OMISSIS);

che, d’altra parte, la proposta notificata contiene l’indicazione della ipotesi prefigurata (manifesta infondatezza del ricorso), in conformità di quanto richiesto dal novellato (ad opera della L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168) art. 380 bis c.p.c.;

che, con l’unico mezzo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c.;

che la ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia verificato se il ritardo nell’iscrizione a ruolo abbia comportato o meno una violazione del principio di effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo la controparte avuto la facoltà di esplicare la propria difesa;

che il motivo è infondato, perchè la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, a nulla valendo che l’appellato si sia costituito e si sia difeso anche nel merito;

che l’art. 347 c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d’appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all’art. 171 c.p.c., (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell’appello, se l’appellante non si costituisca nei termini, di cui all’art. 348 c.p.c.: ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata (o mancata) costituzione dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass., Sez. U., 18 maggio 2011, n. 10864);

che diviene quindi inammissibile, per difetto di interesse, l’ulteriore censura, rivolta con il motivo, alla seconda ratio decidendi, quella relativa alla mancata partecipazione dell’appellante alla prima e alla seconda udienza di comparizione;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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