Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6369 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26179/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

GRUPPO SDA SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. RENATO NEGRONI,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale

Metronio, 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 483/2019, depositata il 5 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente GRUPPO SDA SRL ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2006, con cui venivano disconosciuti costi derivanti da fatture di acquisto emesse dalla società MARVIN SRL per operazioni soggettivamente inesistenti, nonchè l’indebita deduzione di componenti negativi di reddito riconducibili alla quota di ammortamento dell’avviamento relativo all’acquisto di tre rami di azienda.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR del Lazio. La pronuncia del giudice di appello è stata cassata con rinvio (Cass., Sez. VI, 30 aprile 2018, n. 10394), in accoglimento dei tre motivi di ricorso, con cui era stato dedotto sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla censura di difetto di motivazione dell’atto impugnato quanto al recupero delle imposte dirette, alla illegittimità della detrazione IVA in ordine alla indeducibilità dei costi inerenti all’avviamento commerciale, nonchè in ordine alla qualificazione di “cartiera” del soggetto emittente.

A seguito di riassunzione, la CTR del Lazio, con sentenza in data 5 febbraio 2019, ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Ufficio non ha dato giustificazione delle riprese a tassazione contestate dalla società contribuente, evidenziando come l’amministrazione finanziaria, in caso di prestazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, oltre che l’inesistenza della prestazione, anche la conoscenza da parte del committente della sostanziale inesistenza del contraente emittente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., evidenziandosi come la sentenza impugnata non abbia motivato in ordine alla ripresa fiscale ai fini IRES e IRAP per indeducibilità dell’ammortamento dei costi di avviamento indebitamente dedotti, incentrandosi unicamente sulla ripresa fiscale relativa alla inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto dalla società MARVIN SRL.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione in relazione alla questione del recupero fiscale di IRES e IRAP per indebito ammortamento decennale del valore degli avviamenti di tre rami aziendali acquisiti dalla contribuente.

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 – Risulta dalla stessa sentenza impugnata che oggetto di ripresa era, oltre all’indebita detrazione dell’IVA, anche il recupero di IRES e IRAP per indeducibilità dei costi di avviamento commerciale. Risulta, inoltre, in ossequio al principio di specificità dei motivi, che la società contribuente aveva riproposto davanti al giudice del rinvio la questione dell’indebita deduzione di componenti legativi di reddito riconducibili alla quota di ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio relativo all’acquisto in data 18.05.2006 di tre rami di azienda. Diversamente, la sentenza impugnata ha annullato l’avviso di accertamento nel suo complesso senza esaminare tale specifica questione.

2.2 – Al riguardo si osserva come il sindacato di questa Corte in relazione alla completezza della motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), la quale ricorre anche in caso di omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, benchè non sia indispensabile che si faccia esplicita menzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931), posto che detta nullità si verifica ogni qual volta la decisione sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali essa è basata (Cass., Sez. V, 16 luglio 2009, n. 16581; Cass., Sez. VI, 10 agosto 2017, n. 19956).

2.3 – Nella specie, la motivazione dell’annullamento dell’atto impugnato si riferisce alla sola ripresa IVA in relazione alle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla società MARVIN SRL (“l’amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha poi l’onere di provare (…) anche la consapevolezza del destinatario (…) orbene la cassazione ha espressamente evidenziato che (…) proprio tale inadeguatezza probatoria (…) ha inficiato la sentenza di questa CTR”), mentre nulla riferisce circa la deduzione dell’avviamento delle aziende acquistate dalla contribuente, il cui esame deve ritenersi completamente omesso, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2.4 – Non rileva quanto deduce il controricorrente in memoria, posto che oggetto del giudizio di rinvio non è quanto argomenta l’Ufficio in sede di procedimento di rinvio, ma quanto sia stato oggetto di devoluzione da parte del giudice rescindente, ossia la nullità della sentenza del giudice di appello in ordine alla indeducibilità dei costi inerenti all’avviamento commerciale, riguardo alla quale il giudice del rinvio ha omesso di pronunciarsi e rispetto alla quale l’enunciazione contenuta nella sentenza impugnata (enfatizzata dal controricorrente) secondo cui “l’ultimo atto in riassunzione dell’ufficio non adduce alcun quid novi” non è idoneo a motivare le ragioni dell’annullamento dell’atto impositivo anche sotto tale profilo.

La sentenza impugnata è, pertanto, nulla per assenza di motivazione sul punto. E’ assorbito l’esame del secondo motivo.

3 – Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

 

 

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