Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6368 del 16/03/2010
Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6368
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26899/2008 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORVISIERI
46, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE Domenico, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADORNATO MARCELLO,
giusta delega a margine della seconda pagina del ricorso;
– ricorrente –
contro
EPRICE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 25929/2 007 del GIUDICE DI PACE di MILANO del
9.10.07, depositata il 29/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. A.A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Perugia n. 25929/2007.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata Eprice s.r.l..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339 c.p.c., comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme – sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c..
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010