Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6368 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1169/2016 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL – SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA MONDA;

– ricorrente –

contro

C.P., I.G., M.T., V.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO PISCITELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1522/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame svolto dall’attuale parte ricorrente e confermava la sentenza di primo che grado che aveva riconosciuto il diritto degli attuali intimati a fruire di un giorno ulteriore di permesso retribuito annuo, alla stregua degli accordi interconfederali in materia, dichiarando illegittima l’unilaterale riduzione operata dall’azienda, con condanna della società, attuale ricorrente, al pagamento dell’indennità sostitutiva per la mancata fruizione del giorno di permesso, nei limiti della prescrizione decennale;

2. per la cassazione della sentenza ricorre la società che articola un unico motivo; hanno resistito i lavoratori, ad eccezione di Russo Luigi, rimasto intimato;

3. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. va dichiarata inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata svolta da V.A., nel controricorso;

5. il predetto lavoratore assume di non essere stato indicato, dalla Corte territoriale, nell’epigrafe e nella motivazione della sentenza impugnata, tuttavia questa Corte (v., fra le altre, Cass. nn. 1420/2016 e 5727/2015) ha più volte affermato che l’errore materiale contenuto nella decisione impugnata è insuscettibile di correzione da parte del giudice di legittimità e che al giudice del merito va rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione;

6. peraltro la stessa società ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione a V., per cui il predetto lavoratore neanche può presumersi riconosciuto, come parte del processo, dalla parte ricorrente (arg. da Cass. 5660/2015), conseguendone l’inammissibilità del controricorso, in parte qua, per essere risultata dubbia la costituzione del contraddittorio, nel giudizio di appello, anche nei confronti di V.;

7. tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato alla luce delle plurime decisioni di questa Corte intervenute in vicende del tutto analoghe (v., ex multis, Cass. 4 settembre 2014, n. 18715; Cass. 25 settembre 2014, nn. 20201, 20202, 20203, 20204, 20205, 20206; Cass. 4 settembre 2014, n. 18715);

8. in tali decisioni è stato evidenziato che si era in presenza di un rapporto asimmetrico tra la legge, che aveva eliminato alcune festività, e l’Accordo collettivo successivo, che aveva previsto un incremento di ferie e permessi numericamente non corrispondente alle soppressioni nel tempo intervenute ma inferiore;

9. è stato inoltre precisato che l’evoluzione legislativa intervenuta dopo la stipula dell’Accordo interconfederale, che aveva previsto giorni di ferie o permessi aggiuntivi, avrebbe potuto (forse dovuto) indurre le parti collettive ad un ripensamento della regolamentazione pattizia ma le organizzazioni datoriali e sindacali che avevano sottoscritto l’accordo non hanno ritenuto di operare una revisione del contenuto dell’atto sulla base delle nuove emergenze legislative, ma tale revisione non può operarla il giudice, legittimando l’iniziativa unilaterale di un soggetto privato che non è parte dell’accordo collettivo;

10. pur rinnovata più volte la contrattazione di settore negli anni successivi alle modifiche legislative, si è omesso di aggiornare e ricalibrare la disciplina di questa materia e il singolo lavoratore o datore di lavoro aderente alle organizzazioni stipulanti non ha poteri modificativi della regolamentazione collettiva;

11. in presenza, di un “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti, l’unica via per sottrarsi a tale efficacia è quella del recesso dall’associazione;

12. non è possibile, in definitiva, considerare legittimo il comportamento di una delle parti (non dell’accordo interconfederale, ma) del contratto individuale di lavoro, che, unilateralmente, abbia deciso di disapplicare parzialmente (e quindi modificare) il contenuto dell’accordo medesimo a seguito di (una delle) modifiche legislative in materia di festività, che invece le stesse parti collettive non hanno ritenuto idonee a determinare revisioni della disciplina dell’accordo nazionale da loro sottoscritto;

13. al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore delle parti costituite; nulla spese in favore della parte rimasta intimata e di V.A.;

14. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso, con istanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata, svolto da V.A.; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti costituite, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; nulla spese per la parte rimasta intimata e per V.A.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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