Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6368 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18554-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO GENTILE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1978/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1978 pubblicata il 30.4.2018 la Corte d’appello di Napoli, per quanto ancora rileva, ha respinto l’appello di M.G., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda proposta dal predetto nei confronti dell’Inps per il riconoscimento del diritto al beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

2. la Corte territoriale ha dato atto di come il Tribunale avesse respinto la domanda del ricorrente, dipendente di Ilva Pali Dalmine dal giugno 1986 al giugno 2003, sia in ragione di una parziale prescrizione e sia per difetto di prova dell’esposizione qualificata all’amianto; ha ritenuto che la L. n. 326 del 2003, art. 47, imponesse agli interessati di presentare una nuova domanda amministrativa all’Inail entro il termine di decadenza di 180 giorni decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del D.M. 27 ottobre 2004 e che la domanda presentata dal M. nel periodo di vigenza della citata legge non potesse essere presa in considerazione in quanto non prodotta;

3. avverso tale sentenza M.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso il M. ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003; del D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, commi 2 e 9; della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132;

6. ha sostenuto di aver presentato domanda all’Inail prima del 2.10.2003, che la sua posizione era pertanto regolata dalla disciplina più favorevole di cui alla L. n. 257 del 1992 e che non avesse obbligo di ripresentare una domanda all’Inail dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003;

7. il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 6773/17; n. 14895/15), al quale si intende dare continuità, secondo cui in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la decadenza speciale dall’azione giudiziaria, prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ed in particolare ai lavoratori esclusi in virtù della L. n. 326 cit., art. 47, comma 6 bis. Ne consegue che il D.M. attuativo 27 ottobre 2004, laddove all’art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicchè va disapplicato;

8. tale statuizione rende irrilevante la mancata produzione e localizzazione della domanda del 2004 e quindi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in esame sollevata dall’Inps;

9. per le considerazioni svolte il ricorso merita accoglimento; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie conformandosi ai principi sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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