Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6367 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 25/02/2022), n.6367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

M.A.M., cittadino bengalese, nato il (OMISSIS) a

(OMISSIS) (Bangladesh), elettivamente domiciliato presso l’avv.

Filippo Bersani (filippo.bersani.milano.pecavvocati.it) con studio

in Milano, in Corso Venezia n. 24, che lo rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 6124/2020 del Tribunale di Milano, depositato

in data 13/08/2020, r.g. n. 40784/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons. Mauro

Di Marzio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 6 settembre 2018, M.A.M., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) (Bangladesh), ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. – Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva di aver avuto una relazione segreta con una cugina per circa due anni e mezzo e di aver lasciato il suo Paese a causa delle minacce ricevute dalla famiglia della ragazza dopo che la loro relazione era stata scoperta.

3. – Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. Ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile. Ha ritenuto che la situazione in Bangladesh non presenti un contesto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di particolari indici di vulnerabilità e di un radicamento effettivo in Italia.

4. – Avverso il decreto il ricorrente con atto notificato 29/10/2020 ha proposto ricorso per cassazione n. 29179/2020, svolgendo tre motivi.

5. – L’amministrazione intimata non spiega difese, nessun rilievo potendosi a scrivere ad una comparsa di costituzione depositato per i fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

6. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, nonché il manifesto errore di non disporre istruttoria, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto la non credibilità del richiedente.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 19, censurando la sentenza impugnata per aver negato lo status di rifugiato alla luce della situazione politica del Bangladesh.

Il terzo mezzo censura la motivazione del decreto per il diniego della protezione umanitaria, in difetto di una ponderata valutazione della circostanza che, in caso di rimpatrio, il richiedente subirebbe una violazione del diritto alla salute.

Ritenuto che:

8. – Il ricorso è inammissibile.

8.1. – Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, “Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità… 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa”. Si tratta dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308): tale mancanza – chiariscono le S.U. – “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”.

Nel caso in esame, l’espositiva del ricorso per cassazione nulla dice delle ragioni che hanno indotto il richiedente a lasciare il suo paese per raggiungere l’Italia. E, per la verità, non riesce ad aversi un’esatta nozione dei termini della questione neppure dalla lettura dei motivi: giacché si intende che la storia narrata rientra nella tipologia della relazione amorosa impedita dai familiari della donna, connessa però ad una controversia su alcuni terreni del cui collegamento con la relazione sentimentale nulla si sa.

Ciò rende di per sé inammissibile il ricorso.

8.2. – In ogni caso è inammissibile il primo mezzo.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è ” sotto soglia “, e allora si ricade nell’art., n. 4; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non sostenere che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nel caso in esame: a) il giudizio di non credibilità è sostenuto da una motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale, svolta in particolare alle pagine 6-7 del decreto impugnato; b) il ricorrente non individua alcuno specifico fatto decisivo e controverso che il giudice di merito non avrebbe considerato, ma fonda proprio censura su una generica insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato.

8.3. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Per un verso l’inammissibilità discende dall’inammissibilità del primo motivo, giacché il ricorrente lamenta il diniego dello status di rifugiato adducendo a fondamento circostanze – d’altro canto come si è visto confuse – ritenute non credibili dal Tribunale, con la precisazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di non credibilità del richiedente preclude altresì l’accesso alla protezione sussidiaria prevista dal D.lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) (tra le tante Cass. 29 maggio 2020, n. 10286); per altro verso discende dal rilievo che il ricorrente lamenta genericamente “la mancanza di tutela giuridica e la situazione di violenza presente nel Bangladesh”, il che non ha nulla a che vedere né con la disciplina di tutela dei rifugiati, né con la protezione sussidiaria di cui al citato D.lgs., lett. c).

8.4. – Il terzo mezzo è inammissibile. Esso non espone alcuno specifico profilo di individuale vulnerabilità del richiedente che non sia riconducibile alle complessive condizioni del paese di provenienza. Del tutto fuor d’opera, poi, è il richiamo alla diffusione del Covid nel Bangladesh, fatto nuovo come tale inammissibile.

9. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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