Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6367 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13095-2018 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE

RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE MARRA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 238 pubblicata il 26.10.16 la Corte d’appello di L’Aquila, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (ord. n. 3744/16), ha respinto l’appello dell’Inps, confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di T.P. al beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, in relazione all’attività svolta quale dipendente dell’ARPA presso gli stabilimenti di Avezzano; ha compensato le spese di lite di entrambi i giudizi di appello e del giudizio di cassazione;

2. la Corte territoriale, richiamato il principio di diritto posto a base della ordinanza n. 3744/16, secondo cui per verificare l’osservanza del termine decadenziale di cui alla L. n. 639 del 1970, art. 47, deve aversi riguardo alla data di proposizione del ricorso di primo grado correlata alla domanda amministrativa presentata all’Inps, ha escluso che nel caso di specie fosse maturata la suddetta decadenza;

3. nel merito, ha accertato, anche in base alla c.t.u. svolta in appello, l’esposizione qualificata del T. ad amianto per 12 anni, 5 mesi e 18 giorni, in relazione all’attività di operaio qualificato addetto alla manutenzione degli elementi frenanti;

4. ha riconosciuto al T. il diritto alla rivalutazione contributiva in base al coefficiente di 1,25, introdotto dalla L. n. 326 del 2003, sul presupposto che il predetto non rientrasse in nessuna delle ipotesi contemplate dall’art. 6 bis introdotto in sede di conversione del D.L. n. 269 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132; in particolare, non avesse presentato domanda amministrativa o giudiziale prima del 2.10.2003 e non risultasse in possesso, alla data suddetta, dei requisiti per il pensionamento neppure col riconoscimento dei benefici per cui è causa;

5. avverso tale sentenza T.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con l’unico motivo di ricorso il T. ha dedotto omessa, insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., quest’ultimo come modificato dalla L. n. 69 del 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

8. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite del primo giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di appello in sede di rinvio, con motivazione del tutto generica e in difetto dei presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c.;

9. il ricorso è fondato;

10. occorre premettere che nella controversia in esame (ricorso introduttivo di primo grado del 2010) trova applicazione l’art. 92 c.p.c. nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, secondo cui “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;

11. la Corte di merito, in sede di rinvio, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di appello e del giudizio di legittimità “tenuto conto del mutamento giurisprudenziale di questa Corte”;

12. nel caso di specie, il T. era risultato totalmente vittorioso in primo grado; era rimasto soccombente in appello ma tale decisione è stata cassata da questa Suprema Corte con l’ordinanza n. 3744/16 e nel giudizio di rinvio è stato respinto l’appello dell’Inps, risultando il T. di nuovo vittorioso;

13. deve quindi escludersi che ricorresse una ipotesi di soccombenza reciproca;

14. quanto al mutamento di giurisprudenza della medesima Corte d’appello, posto a base della decisione di compensazione delle spese, deve rilevarsi come lo stesso fosse imposto dalla pronuncia di cassazione con rinvio; in ragione di ciò, tale mutamento non può costituire espressione di incertezza giurisprudenziale atta a legittimare il comportamento processuale dell’Inps nel resistere alla domanda del T. e nell’impugnare la decisione di primo grado al medesimo favorevole;

15. nè d’altra parte la sentenza emessa in sede di rinvio richiama pronunce di segno contrario rispetto alla ordinanza n. 3744/16, atte a dimostrare l’avvenuta recente modifica di orientamento in sede di legittimità sì da giustificare una più benevola considerazione della condotta processuale dell’Inps, risalendo, al contrario, i principi di diritto richiamati nell’ordinanza n. 3744/16 a diversi anni addietro (“Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 e, successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000…”);

16. da tali premesse discende come la statuizione di compensazione delle spese di lite non risulti sorretta da motivazioni coerenti e sostenibili sul piano logico si da poter integrare le “gravi ed eccezionali ragioni”, così realizzandosi la denunciata violazione di legge;

17. per tali considerazioni, il ricorso merita accoglimento; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie conformandosi ai principi sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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