Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6366 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 25/02/2022), n.6366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.I., cittadino nigeriano, nato il (OMISSIS) a (OMISSIS)

((OMISSIS), Nigeria), elettivamente domiciliato in Milano, in via

Fontana n. 3, presso l’avvocato Giuseppina Marciano

(avvgiuseppinamarciano.milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e

lo difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 8368/2020 del Tribunale di Milano, depositata

in data 17.11.2020, R.G. n. 40763/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons. Mauro

Di Marzio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 24 agosto 2018, S.I., cittadino nigeriano, nato a (OMISSIS) ((OMISSIS), Nigeria), il (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. – Nel richiedere la protezione internazionale, il ricorrente esponeva di aver lasciato la Nigeria a causa del timore di essere ucciso da un gruppo di malavitosi per aver contribuito a sventare la rapina ad un container che stava trasportando. In particolare riferiva di aver ricevuto plurime minacce, inclusa l’uccisione del suo vicino di casa nella città di (OMISSIS). Per tanto, decideva di spostarsi nella sua città d’origine, (OMISSIS), dove ancora si trovano la moglie e i figli, e da allora non ha ricevuto ulteriori minacce. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, riferiva di non poter tornare a lavorare in Nigeria perché potrebbe essere nuovamente rintracciato dai malavitosi e di non aver sporto denuncia nei loro confronti ai tempo dei fatti per paura di aggravare la propria situazione.

3. – Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. In particolare, ha ritenuto il racconto del ricorrente credibile ma ha deciso di non riconoscere nessuna forma di protezione internazionale poiché il pericolo esposto, alla luce di quanto narrato, non risulta piú attuale. Inoltre, ha ritenuto che la situazione in Nigeria non sia riconducibile ad un contesto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Infine, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di indici di vulnerabilità e di un radicamento effettivo in Italia.

4. – Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi.

5. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

6. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. – I motivi sono così rubricati: “1. Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, della Dir. n. 2013/32/UE, art. 46, paragrafo 3, dell’art. art. 47 CDFUE, degli artt. 6 e 13 CEDU, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per violazione del dovere del giudice di cooperazione e del principio di attenuazione dell’onere della prova; 2. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, art. 13, comma 1 bis, art. 27, comma 1 bis, Dir. n. 2013/327UE, art. 16; omessa istruttoria; illogicità dei criteri interpretativi; violazione del principio di diritto in materia di protezione internazionale e attinenti allo scrutinio della richiesta di protezione; 3. Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, comma 9, comma 2, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omessa disamina circa un fatto decisivo della controversia: presupposti rilascio del permesso per motivi umanitari, condizioni generali del paese di origine”.

Ritenuto che:

8. – Il ricorso è inammissibile.

8.1. – Il primo mezzo è inammissibile.

Esso lamenta che il Tribunale abbia disposto che l’udienza di comparizione si svolgesse delle forme della trattazione scritta, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, lett. h), “quando invece avrebbe potuto, in rispetto del principio del contraddittorio, optare eventualmente per l’applicazione sempre dell’art. 83, comma 7, della lett. f”. Dopodiché si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto disporre invece l’audizione personale del richiedente.

Alla data dell’adozione del provvedimento con cui il Tribunale ha disposto la trattazione scritta dell’udienza già fissata era in vigore il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, nel testo che, al comma 7, lett. h), assegnava ai capi degli uffici giudiziari la facoltà di adottare, tra le altre misure, quella dello “svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. La norma ha contemplato un potere discrezionale del giudice di merito di adottare la trattazione scritta: sicché l’esercizio di detto potere non è sindacabile in sede di legittimità.

Quanto a mancata audizione del richiedente in Tribunale, va fatta applicazione del principio secondo cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584). Nessuna delle ipotesi considerate ricorre nella specie. D’altronde, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuali dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312). Siffatta indicazione manca.

8.2. – Il secondo mezzo è inammissibile, giacché non fa altro che asserire che “il giudice di prime cure si è limitato sul punto ad una analisi generica del paese citando fonti relative all’anno 2019 e 2020”. Si tratta cioè di un motivo totalmente generico.

8.3. – Il terzo mezzo è inammissibile: esso difatti non si cimenta con la ratio decidendi adottata dal Tribunale, che ha negato un qualche effettivo radicamento del richiedente in Italia, escludendo una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale quella del ricorrente risulta aver condotto il paese di origine, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede.

9. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA