Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6366 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28816/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDINZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

S.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 929/2015 del TRIBUNALE di TRANI, del

05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01 /2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. all’attuale intimata è stato riconosciuto, in sede di ricorso ordinario all’esito delle contestazioni alle conclusioni del consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, il diritto alla pensione di inabilità;

2. avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso;

3. l’intimata non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. costituisce principio, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello per cui: “La pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è, stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8” (cfr. ex multis, Cass. 192 del 2011 e numerose conformi);

6. per negare il diritto alle prestazioni assistenziali previste dalla L. n. 118 del 1971, occorre che lo stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni e, nel caso in esame, secondo l’accertamento del giudice di merito, la situazione invalidante si è perfezionata, per l’appunto, da epoca successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della richiedente (nata il (OMISSIS));

7. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della decisione impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti, la decisione nel merito con il rigetto dell’originaria domanda;

8. le spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, in difetto di allegazione dimostrativa dell’assolvimento dell’onere autocertificativo per il diritto all’esonero, nel senso chiarito da Cass. n. 5896 del 2014.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; condanna l’attuale parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.150,00 per compensi professionali; e al pagamento) delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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