Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6366 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13090-2018 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE

RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MARRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTIANA FABBRIZI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4427/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 4427 pubblicata il 26.10.17 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di P.U., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda proposta dal predetto nei confronti dell’Inps per il riconoscimento del diritto al beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, o, in subordine, al beneficio di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47;

2. la Corte territoriale, così come il Tribunale, ha ritenuto di non poter accogliere la domanda giudiziale in difetto di una domanda amministrativa del P. redatta in forma scritta e diretta all’Inail; ha giudicato inidonea la domanda all’Inail del 2004 sottoscritta dai difensori del P. in assenza di preventiva procura ai medesimi rilasciata in forma scritta; ha rilevato come l’appellante non avesse specificamente censurato la sentenza laddove aveva escluso che potesse costituire valida ratifica della domanda amministrativa il ricorso giudiziale da parte del lavoratore in quanto depositato il 13.3.2015, ampiamente dopo il decorso del termine di decadenza (15.6.2005);

3. avverso tale sentenza P.U. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso il P. ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1392,1393 e 1399 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la necessità di mandato scritto ad substantiam nell’attività stragiudiziale posta in essere;

6. ha censurato la decisione d’appello sottolineando come la domanda all’Inali costituisse atto endoprocedimentale e stragiudiziale per il cui adempimento non fosse necessario un mandato professionale in forma scritta (ha richiamato sul punto precedenti di legittimità Cass. n. 3968/17; n. 23104/17), e che, comunque, ai fini della prestazione rileva unicamente la domanda amministrativa presentata all’Inps, legittimato alla erogazione del beneficio; ha sottolineato come l’Inail non avesse mai richiesto la presentazione della procura ai sensi dell’art. 1393 c.c. e come non fosse necessaria l’impugnativa della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso l’irretroattività della ratifica in quanto statuizione palesemente contraria a norma imperativa (art. 1399 c.c., comma 2); ha definito irrilevanti i precedenti richiamati nella sentenza d’appello in materia di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in quanto fattispecie particolare;

7. il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento;

8. deve premettersi che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’Inps, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva; solo la domanda amministrativa rivolta all’Inps costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 5453 del 2017; Sez. 6 n. 19767 del 2017); l’Inps è l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio, laddove l’Inail, abilitato ad attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l’esposizione a rischio del lavoratore, è privo della legittimazione passiva (“ad causam”), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo alla proposta domanda (cfr. Cass., n. 8937 del 2002; Sez. 6 n. 16592 del 2014);

9. poichè la domanda rivolta all’Inail non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, risultano irrilevanti le modalità di presentazione della stessa e, nel caso di specie, la sottoscrizione unicamente da parte dei difensori del P.;

10. pur prescindendo da tali rilievi, deve ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte sul potere di rappresentanza per il compimento di atti giuridici;

11. in particolare, si è affermato che la forma scritta prevista per il compimento di atti giuridici in senso stretto, come l’atto di costituzione in mora o di interruzione della prescrizione, non è prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall’art. 1324 c.c., in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, alla disciplina propria dei contratti; con la conseguenza che il rilascio della procura può risultare anche da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr. Cass. n. 2965 del 2017; n. 20345 del 2015; n. 7097 del 2012; n. 7097 del 2012; n. 4347 del 2009);

12. tali principi devono trovare applicazione nel caso in esame costituendo la domanda all’Inail per il riconoscimento dell’esposizione ad amianto un atto giuridico in senso stretto, i cui effetti sono determinati dalla legge, con la conseguenza che non può invocarsi il disposto dell’art. 1392 c.c. che la Corte d’appello ha posto a fondamento della decisione, riferito ai contratti oppure, per effetto dell’art. 1324 c.c., agli atti unilaterali aventi natura negoziale;

13. non è pertinente il richiamo fatto nella sentenza impugnata alla disciplina dettata per l’atto di impugnativa del licenziamento atteso che quest’ultimo costituisce, secondo l’unanime orientamento, un “atto negoziale dispositivo e formale” (cfr. Cass., S.U., n. 2179 del 1987; Cass. n. 25118 del 2017; n. 23603 del 2018);

14. per le considerazioni svolte deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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