Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6365 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25651/2015 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MICALI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’ appello di Messina, accogliendo l’appello di G.V., ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede ed ha riconosciuto il diritto dell’assistito all’indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1, a decorrere dal marzo 2011, condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati con gli interessi legali; ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, sul rilievo che il riconoscimento della prestazione era conseguente ad un aggravamento intervenuto nel corso del giudizio, mentre ha posto a carico dell’Inps le spese della consulenza medico legale d’ufficio.

2. Per la cassazione del capo della decisione con il quale sono state compensate le spese processuali ricorre G.V., che articola due motivi.

3. Resiste con controricorso l’Inps.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma

semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Le censure proposte lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente argomenta che la provvidenza è stata riconosciuta da data anteriore al deposito del ricorso in appello, collocata nell’ambito del giudizio di primo grado, sicchè le ragioni indicate dalla Corte non potevano legittimare la compensazione delle spese processuali.

2. La compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d’appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3438 del 22/02/2016) anche quando sia accolta parzialmente la domanda proposta, sicchè la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Questa Corte ha chiarito che tale situazione ricorre anche nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonchè nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 7716/2003; Cass. n. 19343/2004; Cass. n. 7307/2011).

Si è poi aggiunto che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 2149 del 31/01/2014).

5. Segue coerente con tali principi il rigetto del ricorso.

6. Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

7. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 151, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che il presupposto di insorgenza di detto obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

PQM

Rigetta il ricorso. Non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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