Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6364 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21567-2005 proposto da:

AZETA VIAGGI SRL, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore dott. G.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 98, presso lo studio

dell’avvocato POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato INGLESE GIUSEPPE, con procura

speciale del dott. Riccardo Dogliotti Notaio in Genova, del

28/01/2011, rep. n. 12897;

– ricorrente –

contro

F.R.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 342-B, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCORNAJENGHI LUIGI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 626/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Terza Civile, emessa il 29/04/2004, depositata il 01/09/2004;

R.G.N. 1017/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato FABRIZIO POLLARI MAGLIETTA;

udito l’Avvocato MARIO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 23.4.1998, la Azeta Viaggi s.r.l. citava F.R. M. dinanzi al Tribunale di Genova, per sentire revocare, annullare o dichiarare nullo il provvedimento di ingiunzione in data 20.3.1998, con il quale costei le aveva intimato la restituzione della somma di L. 5.500.000, oltre interessi legali ed accessori, asseritamente versata a titolo di caparra confirmatoria in relazione ad un viaggio in (OMISSIS) per sè, per il marito e per il figlio, dal quale la R. aveva dovuto recedere, unitamente ai congiunti, per forza maggiore, in conseguenza di un grave incidente occorsole 7 gg. prima della partenza.

In via riconvenzionale, la Azeta chiedeva il pagamento della somma di L.. 16.420.000 a saldo del prezzo pattuito, nonchè, in via subordinata, declaratoria che nulla era dovuto in restituzione dalla Azeta alla R. per il recesso del marito e del figlio, e che, anzi, era la R. a dovere alla Azeta, per costoro, l’ulteriore pagamento di L. 10.946.666 a saldo del contratto di viaggio per essi stipulato; in via di ulteriore subordine, e sempre riconvenzionalmente, chiedeva il risarcimento del danno che quantificava in L. 3.600.000 per mancato guadagno, L. 2.100.000 per esborsi effettuati, oltre ad una somma equitativa per spese generali;

ancora in subordine chiedeva, infine, la condanna della R. al rimborso della somma di L. 2.100.000 sostenuta per l’organizzazione del viaggio in questione.

La F.R. si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto stante il fatto che l’opposizione non era fondata su prova scritta.

Nel merito, la parte convenuta chiedeva che il Tribunale adito respingesse tutte le domande proposte dall’attore in citazione in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Il G.o.a. del Tribunale di Genova, ritenuta fondata l’opposizione di Azeta, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la R. a pagare all’Agenzia opponente il saldo del prezzo del viaggio, pari a L. 16.420.000, e le spese di lite.

Contro detta sentenza proponeva appello la F.R. chiedendone l’integrale riforma; si costituiva la Azeta Viaggi S.r.l.

chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo, in via subordinata, le domando già svolte nel merito, in via gradata, in primo grado.

La Corte d’Appello previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale accoglimento dell’appello di F.R.M. ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 28.4.2001 condannava Azeta Viaggi Srl a restituire a F.R.M. l’intera caparra ricevuta, pari ad Euro 2.840,55, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava F.R.M. a indennizzare Azeta Viaggi Srl per le spese sostenute e per gli esborsi effettuati con la somma di Euro 1.184,56 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ordinando la compensazione tra i due risultanti importi; compensava interamente tra le parti le spese dei due gradi di lite.

Proponeva ricorso per cassazione Azeta Viaggi srl con due motivi.

Resisteva con. controricorso F.R.M..

Le parti presentavano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo verte “Sulla normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, 1339, 1372, 1373, 1418 e 1419 cod. civ. del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 7 e della direttiva comunitaria n. 90/314/Cee in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e/o contraddittoria e/o omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello ha ritenuto inderogabile la normativa italiana che disciplina i contratti di viaggio in alternativa alla direttiva Cee n. 314/90.

Applicando la disciplina scelta dalle parti, essendo stato il recesso esercitato solo in data (OMISSIS), in vista di una data di partenza fissata per il (OMISSIS), nessun rimborso poteva essere accordato e il corrispettivo pattuito doveva essere interamente versato.

Il motivo è in primo luogo non autosufficiente perchè non ha riportato le clausole contrattuali.

E’ comunque infondato perchè ai. fini dell’operatività della disposizione di cui all’art. 1419 cod. civ., comma 2 il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano – altresì – espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (“sono sostituite di diritto”) va interpretata non nel senso dell’esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell’automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina (Cass., 21.8.1977, n. 7822).

La qualificazione dell’anticipo a titolo di caparra è quaestio facti.

Il secondo motivo verte “Sulla natura delle prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1463 c.c. e del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e/o contraddittoria e/o omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Secondo la ricorrente l’obbligazione che gravava su F. R.M. era quella avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito. Inoltre, secondo la stessa ricorrente, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello risulta carente in quanto richiama genericamente a ragioni morali, sociali e di costume, senza alcun fondamento giuridico a sostegno della propria decisione.

Il motivo è infondato. In caso di inadempimento per causa sopravvenuta non imputabile al viaggiatore la disciplina applicabile va infatti individuata nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 7 lett. d) e la somma versata al momento della prenotazione va ritenuta come corrisposta a titolo di caparra, con la conseguenza, ivi prevista, della inapplicabilità della disciplina dell’art. 1385 c.c. nella parte in cui la caparra stessa avrebbe potuto essere trattenuta a fronte del recesso incolpevole della F.R..

Il recesso, nella specie, era giustificato dal grave incidente, documentato in atti ed avvenuto sette giorni prima della partenza.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro. 200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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