Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6364 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. II, 08/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 08/03/2021), n.6364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23670-2019 proposto da:

B.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO n.

29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI SIRACUSA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA depositato il

22/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 22.6.2019 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di B.W. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione il B. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe omesso di applicare, in favore del richiedente, il principio dell’onere attenuato della prova.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè il giudice bresciano avrebbe omesso di svolgere il potere-dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo d’ufficio gli elementi di riscontro necessari a completare il racconto fornito dal richiedente asilo.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, sia a cagione della loro estrema genericità, sia in considerazione del fatto che, nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del B., che aveva riferito di essere stato scelto per un rito magico nel cui ambito egli avrebbe dovuto essere sacrificato. Il richiedente aveva infatti riferito di esser stato “marchiato” dallo stregone e dai suoi apprendisti, che gli avevano inferto una profonda ferita, la quale era poi guarita con la medicina tradizionale in circa tre mesi; il giudice di merito dubita della credibilità di tale passaggio della storia, in quanto la lesione avrebbe dovuto, proprio perchè “profonda”, impedire al ricorrente di svolgere una vita normale nei mesi interessati dalla degenza. Inoltre, il giudice nisseno evidenzia la scarsa credibilità dell’ulteriore passaggio della storia, secondo cui il B. si sarebbe recato presso il locale ufficio di polizia, ma anzichè ricevere tutela sarebbe stato denunciato dallo stregone e dai suoi adepti, e sarebbe stato quindi ricercato anche dalle autorità nazionali.

Il ricorrente non procede ad alcuna specifica contestazione, nè di tali passaggi logici della motivazione, nè della complessiva valutazione di non credibilità della storia svolta dal giudice siciliano e quindi non si confronta in modo adeguato e specifico con il contenuto del provvedimento impugnato e con la ratio del rigetto della domanda di protezione.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, senza procedere alla comparazione tra la condizione di vita del richiedente in Italia ed il rischio derivante al nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Anche questa censura è inammissibile, posto che la decisione impugnata svolge la predetta comparazione, sia pure in termini schematici, mentre il ricorrente non allega alcuna circostanza specifica che il giudice di merito non avrebbe considerato, o avrebbe valutato in modo non coerente o non adeguato, con conseguente carenza di specificità del motivo in esame.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, posto che l’atto notificato dal Ministero dell’Interno non presenta i requisiti minimi del controricorso.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

 

 

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