Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6363 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3489/2005 proposto da:

CS LIDO DI LOLLIA P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato COVINO Giuseppe, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 6879/2005 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

CS LIDO DI LOLLIA in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 814/2004 del GIUDICE DI PACE di ANZIO,

depositata il 23/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione: accoglimento

di entrambi i motivi in subordine del 2^ motivo del ricorso

principale con assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Ostia emetteva nei confronti di M. L. ed in favore del Consorzio del Lido di Lollia decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 826,34, di cui Euro 516,46 si riferivano al contributo straordinario deliberato dall’assemblea dell’11 giugno 2000 ed euro 309,88 costituivano la quota consortile per l’anno 2000, come deliberato dall’assemblea in data 29 aprile 2001.

M.L. proponeva opposizione, eccependo la nullità della delibera in data 11 giugno 2000, per non essere stato convocato e il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli oneri consortili relativi all’anno 2000, avendo trasferito a terzi il possesso dell’immobile al quale tali oneri si riferivano sin dal 1996, anche se l’atto di vendita era stato stipulato il 27 giugno 2001.

Con sentenza in data 23 settembre 2004 il Giudice di pace di Ostia accoglieva l’opposizione, ritenendo nulla la delibera assunta dall’assemblea in data 11 giugno 2000.

Il Consorzio Lido di Lollia ricorre per cassazione, con due motivi.

Resiste con controricorso M.L., che ha anche proposto ricorso incidentale, dolendosi della compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il Consorzio Lido di Lollia deduce che il giudice di pace non ha esaminato l’eccezione di incompetenza per valore, sulla base di quanto affermato da questa S.C. e cioè che nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentire dichiarare l’inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale per tutti i condomini dall’assemblea, sull’assunto della invalidità della deliberazione assembleare per violazione degli artt. 1136 e 1137 c.c., la contestazione deve intendersi estesa necessariamente alla invalidità dell’intero rapporto, il cui valore è pertanto quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum non riguarda l’obbligo del singolo condomino bensì l’intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale (sent. 25 novembre 1991 n. 12633).

La doglianza è infondata.

Non ignora il collegio che la tesi sostenuta del consorzio ricorrente è stata ribadita anche da altre decisioni di questa S.C. (sent. 21 giugno 2000 n. 8447; 5 aprile 2004 n. 6617) e che alla stessa conclusione, ma con altra motivazione, è pervenuta la sentenza 29 aprile 1993 n. 5086, per la quale l’accertamento della validità o meno della delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, che, essendo destinato a produrre conseguenze giuridiche rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti, può essere compiuto dal giudice adito non incidenter tantum ma con efficacia di giudicato solo ove ne sia competente.

Non rileva la sentenza 2 aprile 1992 n. 4801 la quale fa riferimento alla ipotesi in cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, insorga causa pregiudiziale in ordine alla validità della delibera (nella specie era stata proposta domanda di accertamento della nullità della delibera). Ugualmente non rileva la sentenza 23 ottobre 1974 n. 3071, per la quale non è configurabile l’ipotesi dell’accertamento incidentale rispetto ad una materia che inerisce al fatto costitutivo del diritto dello attore, per cui se la delibera assembleare in base alla quale il condominio pretende da un condomino il pagamento di una determinata somma è oggetto di separata impugnazione innanzi ad un giudice diverso, il giudice adito per la domanda di pagamento deve applicare l’art. 34 cod. proc. civ., o sospendere il processo fino all’esito di quello concernente la predetta impugnazione.

Ritiene tuttavia il collegio di non poter condividere l’orientamento in questione.

A prescindere dalla difficoltà di comprendere quale sarebbe il “rapporto”, inteso come relazione tra più persone, alla cui validità si deve intendere estesa la contestazione del singolo condomino, tale orientamento appare contrastare con la lettera dell’art. 34 cod. proc. civ. e con l’interpretazione che di tale disposizione viene data da questa S.C..

Su un piano generale si è, infatti, affermato che, in base al principio stabilito dall’art. 34 cod. proc. civ., la competenza può essere spostata soltanto se la questione pregiudiziale debba essere decisa, per legge o per espressa domanda di una delle parti, con efficacia di giudicato, mentre non ricorrono, invece, le condizioni per l’applicabilità di tale norma, qualora la questione sia stata dedotta come semplice eccezione riconvenzionale al limitato fine di paralizzare gli effetti della domanda (sent. 28 giugno 1979 n. 3632 Cass. 7 gennaio 1970 n. 25) e che nel qualificare l’azione ai fini della competenza occorre far riferimento al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (sent. 14 aprile 1973 n. 1068; 16 aprile 1973 n. 1076).

Con riferimento ad ipotesi particolari si è affermato che nella controversia promossa per il risarcimento di danni da inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto, qualora venga dedotta e fatta valere per conseguire non una pronuncia con efficacia di giudicato, ma un accertamento meramente incidentale, quale mezzo al fine dell’accoglimento della domanda risarcitoria, non spiega rilievo sulla determinazione della competenza per valore, la quale va riscontrata solo alla stregua dell’ammontare del danno richiesto (sent. 2 ottobre 1978 n. 4375) e che quando la domanda concerne il pagamento di una somma di denaro che si assume dovuta come residuo di una maggiore, la competenza per valore si determina in base all’ammontare della parte richiesta, anche se sia in contestazione l’intero rapporto obbligatorio, e purchè l’intero rapporto sia oggetto solo di un accertamento incidentale e non di un’esplicita domanda diretta ad ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato (Cass. 10 marzo 1976 n. 843).

Va, infine, rilevato che il timore espresso dalla sentenza 29 aprile 1993 n. 5086, per la quale l’accertamento della validità o meno della delibera assembleare, sarebbe destinato a produrre conseguenze giuridiche rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti, non ha ragione di esistere, in considerazione del fatto che il giudicato non si estende alla questione pregiudiziale.

Deduce, poi, il Consorzio Lido di Lollia che la convocazione era avvenuta a mezzo di raccomandata semplice la cui prova di spedizione era agli atti, per cui doveva presumersi la regolare consegna;

comunque la mancata convocazione comportava la semplice annullabilità della delibera in data 11 giugno 2000, non fatta valere nel termine di 30 giorni dalla legale conoscenza.

Ritiene il collegio che la fondatezza di tale ultima deduzione, alla luce della più recente giurisprudenza in materia, esime dall’esaminare la fondatezza della prima.

Con il secondo motivo il Consorzio Lido di Lollia deduce che il giudice di pace, dopo avere correttamente affermato che il fatto che M.L. avesse trasferito il possesso dell’immobile cui i contributi si riferivano non facevano venire meno la sua legittimazione passiva in ordine al pagamento dei contributi fino alla data della alienazione, ha, poi, contraddittoriamente accolto l’opposizione anche per i contributi relativi all’anno 2000, deliberati da una assemblea in ordine alla cui validità non vi era contestazione.

Il motivo è fondato, in quanto la contraddizione denunciata risulta all’evidenza dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata.

L’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale M. L. si lamenta della compensazione delle spese, viene ad essere assorbito.

In relazione alle doglianze accolte la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice di pace di Anzio, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio, ad altro giudice di pace di Anzio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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