Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6363 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. II, 08/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 08/03/2021), n.6363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22456 – 2019 R.G. proposto da:

A.S., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bergamo, alla via Grismondi,

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Antonio Cesarini che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 2145/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. A.S., cittadino della (OMISSIS), originario dell'(OMISSIS), di religione (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva preso in locazione, unitamente ad uno studente del politecnico, onde dividere le spese, un appartamento ad (OMISSIS), nell'(OMISSIS); che il 15.3.2016, di ritorno nell’appartamento, vi aveva rinvenuto il cadavere di una donna; che aveva denunciato l’accaduto alla polizia; che nondimeno, viepiù giacchè il coinquilino si era reso irreperibile, era stato ingiustamente accusato dell’omicidio, tant’è che su sollecitazione della famiglia della vittima era stato tratto in arresto; che era stato liberato a seguito del pagamento della cauzione; che un poliziotto gli aveva suggerito di darsi alla fuga onde sottrarsi ai rischi di una ingiusta condanna.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 2145/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso con cui A.S., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente erano inficiate da numerose incongruenze su aspetti decisivi della vicenda, sicchè dovevano reputarsi senz’altro inattendibili.

Evidenziava quindi che a motivo dell’inverosimiglianza della vicenda narrata non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.S.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il vizio di motivazione.

Deduce che ha errato il tribunale a reputare inattendibili le sue dichiarazioni e a non far applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato.

Deduce che le asserite incongruenze riguardano aspetti secondari della vicenda narrata e comunque il tribunale non ha tenuto conto della difficile condizione psicologica in cui versava allorchè ha reso le sue dichiarazioni.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Deduce che ha errato il tribunale a reputare insussistente in (OMISSIS) una situazione di violenza generalizzata derivante dall’azione di bande criminali.

Deduce che il tribunale non ha acquisito informazioni aggiornate sull’attuale situazione sociopolitica (OMISSIS).

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Deduce ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che nel paese d’origine i diritti fondamentali, il diritto alla salute, all’alimentazione, sono esposti a rischio.

Deduce ulteriormente che, così come emerge dal rapporto della Farnesina in data 13.8.2018, la (OMISSIS) è un paese decisamente insicuro.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c).

Deduce che ha errato il tribunale a reputare insussistente in (OMISSIS) una situazione di violenza indiscriminata; che in (OMISSIS) si registrano violenti ed aspri conflitti di carattere etnico – religioso; che, così come si desume da una notizia reperibile in “rete”, le attività di “(OMISSIS)” hanno interessato anche il (OMISSIS).

Deduce che il tribunale si è avvalso di informazioni generiche in ordine alla situazione generale della (OMISSIS) ed ingiustificatamente non si è avvalso dei suoi poteri istruttori officiosi.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Deduce ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto nè del percorso di integrazione intrapreso in Italia nè che nel paese d’origine i diritti fondamentali non sono per nulla garantiti.

10. Il primo motivo di ricorso va respinto.

11. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

12. Su tale scorta, nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed, evidentemente, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il Tribunale di Brescia ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

In particolare il tribunale ha rimarcato che era del tutto singolare che il ricorrente non fosse in grado di fornire elementi per rintracciare il coinquilino, benchè avessero coabitato per più di un anno (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

D’altro canto, il ricorrente indubbiamente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (il decreto impugnato “ha acceso i riflettori su talune imprecisioni riguardanti aspetti definibili come secondari del racconto (…)”: così ricorso, pag. 7).

13. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta del tutto legittimo è il mancato esercizio, da parte del tribunale, dei poteri istruttori officiosi.

14. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque vanno respinti.

15. Si premette che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

16. Su tale scorta si osserva (parimenti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte) quanto segue.

Per un verso, analogamente, non si ravvisano pur in parte qua “anomalie motivazionali” di sorta in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Brescia ha disconosciuto la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. In particolare ha posto in risalto che il ricorrente in alcun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione (OMISSIS), l'(OMISSIS), di sua provenienza; che in ogni caso il rapporto “E.A.S.O.”, risalente al giugno 2017, non dava conto di iniziative terroristiche ascrivibili all’azione di “(OMISSIS)” nell'(OMISSIS), ove al più si registravano fenomeni di comune criminalità ai danni di cittadini stranieri dipendenti delle compagnie petrolifere.

Per altro verso, il tribunale ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, le indicazioni provenienti dal sito della “Farnesina” menzionate dal ricorrente (nel corpo del terzo motivo: cfr. ricorso, pagg. 15 – 16), con specifico riferimento alle regioni del (OMISSIS), danno conto essenzialmente di una elevata attività criminale e dell’esistenza di faide locali, non già di vere e proprie forme di violenza generalizzata derivante da conflitti armati interni o internazionali; si soggiunge che in tal ultimo senso neppure depone la “notizia” reperita in “rete” e riprodotta a pagina 18 del ricorso (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

17. Il terzo ed il quinto motivo di ricorso del pari sono strettamente connessi; il che analogamente ne suggerisce l’esame simultaneo; entrambi i motivi in ogni caso vanno respinti.

18. Le doglianze che i mezzi in disamina veicolano, recano, evidentemente, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio, anche in punto di protezione umanitaria, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica è, similmente, da escludere qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” (il tribunale ha puntualizzato – cfr. decreto impugnato, pag. 7 – che, in ipotesi di rimpatrio, A.S. non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, il ricorrente non era afflitto da particolari problematiche personali e familiari, siccome, per altro verso, era da escludere che in (OMISSIS) esistesse una situazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, il percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano dal ricorrente intrapreso non aveva di per sè valenza sufficiente).

19. Del resto il ricorrente sollecita questo Giudice al riesame delle risultanze di causa (il tribunale non ha tenuto conto della giovane età in cui ha lasciato la (OMISSIS), del percorso di integrazione intrapreso in Italia e dell’apprendimento della lingua italiana).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cas.s. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

20. Si tenga conto infine che il tribunale ha reputato inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente. Il che esplica valenza anche ai fini della protezione umanitaria.

21. Il Ministero dell’Interno non hai svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

 

 

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