Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6363 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24015-2018 proposto da:

N.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE RIZIERI BRONDI;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LUCCA MASSA E CARRARA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 28/2018, ha rigettato l’appello svolto da N.P. avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 19/2015 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali direzione territoriale del lavoro di Lucca Massa Carrara.

A fondamento della sentenza la Corte d’appello richiamava la sentenza n. 6242/2017 di questa Corte di cassazione e sosteneva che ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, in ipotesi di mancato recapito dell’atto notificato a mezzo posta, ai fini della regolarità della procedura di notificazione, deve ritenersi non necessaria la produzione della CAD (seconda raccomandata); essendo invece sufficiente la prova della spedizione della stessa desumibile dall’annotazione del relativo numero di raccomandata da parte dell’agente postale. Nel caso in esame l’agente postale aveva attestato di aver spedito la seconda raccomandata il 14 luglio 2001 riportando inoltre il numero attribuito alla stessa; nè in tale disciplina era ravvisabile la violazione di norme costituzionali.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione N.P. con un motivo di ricorso. L’Ispettorato territoriale Lucca-Massa Carrara è rimasto intimato.

E’ stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 78 e della L. n. 689 del 1981, art. 14, avendo la Corte d’appello, in un caso di compiuta giacenza, ritenuta valida la notificazione del verbale unico di accertamento n. 176/2011 quale atto presupposto per la validità dell’impugnata ordinanza ingiunzione n. 19/2015 dell’allora DTL di Lucca Massa Carrara nonostante il procedimento notificatorio non potesse dirsi perfezionato per la mancata acquisizione agli atti del processo della seconda raccomandata (CAD) con la quale si avvisava il notificato dell’avvenuta giacenza presso l’ufficio postale di massa del plico contenente il verbale unico di accertamento; derivando da ciò che mancava la prova di una corretta redazione e compilazione in ogni sua parte della raccomandata. E quindi non vi era prova che la seconda raccomandata fosse stata spedita proprio all’indirizzo della signora N.P. o ad altro indirizzo o addirittura ad altro nominativo. Mancava in atti la prova che il destinatario avesse avuto conoscenza della seconda raccomandata che l’avvisasse della giacenza del plico postale e, prima ancora, che la raccomandata fosse stata correttamente spedita al suo nominativo e/o al suo indirizzo.

2.- Il ricorso è fondato. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata nel caso in esame, in un’ipotesi di mancato recapito dell’atto notificato a mezzo posta, i giudici hanno ritenuto corretta la notifica dell’atto, ancorchè l’agente postale abbia solo attestato di aver spedito la seconda raccomandata il 14 luglio 2001 riportando il numero attribuito alla stessa; sicchè è stato prodotto in giudizio soltanto l’avviso di spedizione ma non l’avviso di ricevimento ovvero un duplicato della cartolina di ritorno.

Manca perciò la prova della corretta spedizione del secondo plico postale (CAD), dovendo ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale, posto dalla Corte d’appello di Genova a base della propria pronuncia (ordinanza n. 6242 del 10/03/2017), secondo cui, per la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, la notifica si perfeziona per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè, ai fini della sua ritualità, sarebbe richiesta, L. n. 890 del 1982 ex art. 8, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.

3.- Ed invero questa Corte, con la successiva ordinanza n. 15374 del 13/06/2018, ha anzitutto affermato che al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato.

In seguito, tale orientamento è stato consolidato, in particolare con l’ordinanza n. 5077 del 21/02/2019 la quale ha chiarito la necessità dell’avviso di ricevimento della CAD affermando che “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8, attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”.

Anche la più recente ordinanza n. 16601 del 20/06/2019 ha ribadito che “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”.

4.- Pertanto, dovendosi dar seguito al nuovo e più persuasivo indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al nuovo giudice indicato in dispositivo il quale si atterrà a quanto statuito nella presente ordinanza. Il giudice provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

5.- Non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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