Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6362 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24214-2006 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell’avvocato CARACCIOLO ANTONIO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TUFARIELLO GIOVANNI

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., REALE MUTUA ASSIC S.P.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2609/2005 del GIUDICE DI PACE di CAPUA, emessa

il 10/10/2005, depositata il 28/10/2005 R.G.N. 2106/03;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto che la Corte di

Cassazione, voglia rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

Con sentenza 10.10.2005 – 28.10.2005, n. 2609/2005 il Giudice di Pace di Capua – previo riconoscimento del concorso di colpa di S. G., nella misura del 30%, nella determinazione del sinistro stradale in cui erano rimase coinvolte l’autovettura della S. e la Fiat Punto condotta dal convenuto A.M. e assicurata con la Reale Mutua S.p.A. – ha condannato i convenuti in solido al risarcimento dei danni liquidati in favore dell’attrice in Euro 959,65.

La S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

Diritto

Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non meglio indicate nella rubrica, denunciando nella parte espositiva la erronea interpretazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di Pace, il quale “al di fuori di ogni logica” avrebbe ritenuto un concorso di colpa della ricorrente, mentre dalla prova testimoniale era emersa la esclusiva responsabilità dell’ A. nella determinazione del sinistro.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità e comunque manifestamente infondato con riferimento al vizio di motivazione in ipotesi dedotto, avendo la ricorrente richiamato le disposizioni dei testi escussi senza riportarne il contenuto ed avendo, invece, il Giudice di Pace fornito motivazione logica in ordine al concorso di colpa della S..

Il ricorso va pertanto rigettato.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA