Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6362 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto il 31 gennaio 2005 da:

Consorzio Lido di Lollia C.F. (OMISSIS) – in persona del

presidente e legale rappresentante sig. A.A. –

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

ricorso dall’avv. COVINO GIUSEPPE, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Flaminia, n. 213;

– ricorrente –

contro

M.L. C.F. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avv.

MAZZONI CLAUDIO, presso il quale è elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Taro, n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Anzio n. 648 del 5 agosto

2004 – notificata il 3 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

il Giudice di pace di Anzio con sentenza del 5 agosto 2004, in accoglimento dell’opposizione proposta il 17 maggio 2003 da M. L., revocò il decreto del 5 marzo 2003, con il quale aveva ingiunto all’opponente il pagamento in favore del Consorzio del Lido di Lollia della somma complessiva di Euro 852,00, di cui Euro 516,46 per contributo consortile straordinario, deliberato dall’assemblea il 5 luglio 1997, ed Euro 335,70 per quota consortile 2001, deliberata il 19 maggio 2002.

Premesso che il M. aveva alienato (con rogito del 2001) il proprio immobile incluso nell’ambito del Consorzio e l’acquirente aveva contrattualmente assunto l’obbligo del pagamento delle spese consortili successive all’ottobre 1996 (epoca della sua immissione nel possesso del bene) e che la delibera consorziale del 6 luglio 1997 e quelle successive erano da considerarsi inesistenti o nulle, non essendo stata fornita la prova della convocazione dell’opponente alle relative assemblee, osservò il giudice che il contributo straordinario si era prescritto per il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, e che il pagamento della quota consortile 2001 era stato chiesto vessatoriamente ed inopportunamente al M., anzichè all’acquirente, essendo stato il Consorzio tempestivamente informato della alienazione dell’immobile.

Il Consorzio è ricorso con tre motivi per la cassazione della sentenza e l’intimato M. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5, per violazione degli artt. 7, 10, 34 e 38 c.p.c., e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 e 1421 c.c., e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, avendo:

1) dichiarato la nullità delle delibere dell’assemblea del consorzio, benchè la controversia relativa alla loro validità esorbitasse dalla competenza ratione valoris del giudice di pace e l’opponente si fosse limitato alla mera eccezione di essa;

2) violato i principi informatori della materia condominiale, secondo i quali il mancato avviso della convocazione dell’assemblea a coloro che hanno diritto a parteciparvi non è causa di nullità, ma di annullabilità delle delibere in essa assunte;

3) dichiarato la nullità della delibera consortile del 19 maggio 2002, nonostante che l’opponente avesse eccepito la sola nullità della delibera del 6 luglio 1997.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dello art. 2697 c.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, avendo ritenuto estinto per prescrizione il contributo straordinario deliberato nel 1997 senza valutare che il relativo termine era stato interrotto dalla lettera raccomandata del 5 maggio 2002, prodotta dall’opponente, con la quale il Consorzio aveva espressamente richiesto il pagamento degli arretratati maturati, e dal consuntivo dell’esercizio 2001, approvato con delibera del 19 maggio 2002, nel quale “era riportata a nuovo” la “voce contributo straordinario 1997”.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 116, c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., e art. 63, disp. att. c.c., e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, avendo ravvisato una condotta vessatoria nella richiesta di pagamento della quota consortile 2001 all’opponente, anzichè all’acquirente del suo immobile, pur non essendovi alcuna prova che il Consorzio fosse stato informato o fosse venuto a conoscenza del trasferimento della proprietà e costituendo la responsabilità solidale dell’alienante di una unità immobiliare per gli oneri relativi all’anno di cessione un principio informatore della materia condominiale.

I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in altra infondata.

Non è fondato il primo motivo, sub 1) – la cui condivisione avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso, in quanto le sentenze pronunciate in controversie eccedenti la competenza di equità del giudice di pace sono appellabili e non ricorribili (cfr.: art. 339 c.p.c.) -, giacchè il giudice, revocando il decreto ingiuntivo, non ha dichiarato la nullità delle delibere dell’assemblea del consorzio, ma ha rilevato, come gli è consentito anche d’ufficio quanto si controverta in ordine all’applicazione di atti (cfr.: art. 1421 c.c.), l’insussistenza dell’elemento costitutivo della pretesa del Consorzio costituito dalla validità delle delibere poste a fondamento della richiesta di ingiunzione (cfr. in termini: Cass. civ., sez. 2^, sent. 27 aprile 2006, n. 9641) ed il rilievo non ha avuto alcuna incidenza sulla competenza per valore, sia perchè avvenuto in via incidentale e sia perchè elemento individualizzante l’azione era la pretesa azionata con la richiesta del decreto (cfr.:

Cass. civ., sez. 2^, sent. 19 maggio 1992, n. 5979).

Il secondo motivo ed il primo motivo, sub 2), nella parte attinente il credito fondato dall’opposto sulla delibera del 6 luglio 1997, sono inammissibili.

Le sentenze, quale quella di specie, pronunciate dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2, sono ricorribili in cassazione soltanto per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia, e le nullità attinenti alla loro motivazione possono essere fatte valere in sede di legittimità unicamente se comportino, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, o art. 111 Cost., una assoluta carenza materiale od ideologica dell’apparato argomentativo della decisione. Non sono denunciabili con il ricorso per cassazione di dette sentenze, quindi, la violazione dell’art. 2697 c.c., che pone una regola di diritto sostanziale e da luogo ad un error in indicando (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 14 gennaio 2009, n. 564) e l’omessa valutazione di uno o più documenti, laddove la relativa censura, per essendo fatto ulteriore riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 20 giugno 2006, n. 14267), si risolva in quella di un vizio di omessa, insufficienza o contraddittorietà della motivazione che di tali documenti non abbia tenuto conto.

E’ conseguentemente precluso in questa sede l’esame delle questioni sollevate nel ricorso con riferimento alla (in)osservanza della regola dell’onere della prova ed all’omessa valutazione del contenuto di una lettera raccomandata spedita dal Consorzio e prodotta dall’opponente, che, unitamente ad una ricognizione del debito contenuta in una delibera del 2002, di cui non è asserita la comunicazione all’ingiunto, avrebbe interrotto il termine di prescrizione del contributo straordinario, ed è appena il caso di aggiungere che il principio di autosufficienza del ricorso e quello dell’onere di allegazione della prova avrebbero imposto al ricorrente di riportare nell’impugnazione il testo sia della delibera che della raccomandata al fine di consentirne l’apprezzamento di decisività e di indicare se ed in quali termini avesse dedotto nel giudizio di merito la rilevanza probatoria di tale delibera e del documento prodotto dall’opponente.

L’inammissibilità del secondo motivo e la definitività che da essa deriva della declaratoria di prescrizione del credito, comporta l’inammissibilità per carenza d’interesse anche del primo motivo, sub 2), nel punto in cui investe il rilievo della nullità della delibera del 1997, giacchè l’eventuale riconoscimento della validità si essa non potrebbe incidere sulla estinzione della pretesa che in essa trova fondamento.

Il terzo motivo è infondato ed è inammissibile il primo motivo, sub 2), nella parte in cui concerne la delibera 19 maggio 2002, e sub 3).

I limiti al sindacato di legittimità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità escludono l’esaminabilità delle questioni di violazione dell’art. 2967 c.c., e di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia sulla conoscenza da parte del Consorzio del trasferimento dell’immobile dell’opponente al momento dell’assunzione della delibera assembleare del 2002 e della richiesta di decreto ingiuntivo, contrastata nel ricorso con la mera asserzione di un travisamento della realtà.

Correttamente, quindi, la sentenza ha fatto applicazione del principio che il condomino alienante, non essendo legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali successive all’alienazione, non è legittimato passivo al decreto ingiuntivo previsto dall’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, per la riscossione dei contributi da esse approvati (cfr.: Cass. civ. sez. 2^, sent. 9 novembre 2009, n. 2368; Cass. civ., sez. 2^, sent. 9 settembre 2009, n. 23345), e non avendo il ricorso lamentato l’inosservanza da parte del giudice di pace del dovere di verificare non solo l’ammissibilità e la validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda, nessuna rilevanza assume, a prescindere dalla (in)configurabilità rispetto ad esso di un principio informatore della materia, il richiamo all’obbligo gravante sul condomino alienante di corrispondere i contributi relativi all’anno in corso al momento della vendita dell’immobile.

All’infondatezza del terzo motivo segue l’inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo, sub 2 e 3, in quanto la (ir)rilevabilità d’ufficio della nullità della delibera del 2002 non potrebbe comportare la cassazione della revoca del decreto ingiuntivo sorretta da due autonome, e ciascuna di essa sufficiente, rationes decidendi. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva, epa ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA