Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6362 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017), n. 6362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4927/2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA
PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI, 127 presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato IMMACOLATA ELIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2494/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE
depositata il 24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Corte d’ appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi e, in adesione alle conclusioni del consulente medico nominato in appello, ha accolto la domanda di G.G. e ne ha dichiarato il diritto a percepire l’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 28 gennaio 2008, condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati, con gli accessori dovuti per legge oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps e denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene l’Istituto che il consulente avrebbe erroneamente riferito l’incidenza invalidante della patologia alla pregressa attività (ex carpentiere edile di 48 anni) svolta dall’assicurato, senza considerarne l’incidenza sulla capacità lavorativa in occupazioni diverse e confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alle esperienze lavorative, al titolo di studio ed all’età, come richiesto dalla L. n. 222 del 1984, art. 1.
Sotto altro aspetto, poi, la sentenza è censurata per avere utilizzato nella determinazione dell’invalidità le tabelle ministeriali proprie dell’invalidità civile (ex D.M. 5 febbraio 1992) facendo riferimento per il linfoma cutaneo accertato ad una percentuale fissa del 60% in base al codice analogico 9319, così incorrendo nell’errata applicazione della norma richiamata.
3. Ha resistito con controricorso G.G., eccependo l’inammissibilità delle censure formulate e comunque la loro infondatezza.
3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il ricorso risulta ammissibile, in quanto si richiede un intervento di questa Corte che chiarisca la corretta applicazione della normativa di riferimento, e contiene la descrizione dello sviluppo processuale e la riproduzione della consulenza tecnica d’appello, recepita nella sentenza gravata, funzionale all’esatta focalizzazione delle ragioni del ricorrente.
2. Esso è altresì manifestamente fondato in relazione ad entrambi i profili di doglianza proposti.
Il giudice d’ appello, nel ritenere sussistente il requisito di invalidità prescritto ai fini del diritto all’assegno ex lege n. 222 del 1984, ha recepito le conclusioni del c.t.u. che aveva fatto riferimento alla percentuale di invalidità espressamente calcolata sulla base delle tabelle ministeriali prescritte per l’accertamento della invalidità civile (D.M. 5 febbraio 1992), ed ha riferito che “opportunamente sono state approfondite le ripercussioni delle affezioni sulla funzionalità dei principali apparati in rapporto all’attività espletata”.
3. Questa Corte ha però ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell’ assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell’assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (v., fra le tante, da ultimo, Cass. 06/07/2007 n. 15265, Cass. 14/03/2011 n. 5964).
4. Con riferimento al secondo profilo di doglianza, è stato poi precisato che, in materia di invalidità pensionabile, la L. n. 222 del 1984, ha adottato, come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato; ne consegue l’inidoneità del parametro relativo all’invalidità civile per valutare l’invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell’ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (ex plurimi Cass. 04/10/2013 n. 22737).
5. Non essendosi la Corte di merito attenuta ai suesposti principi, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame.
6. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017