Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6362 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. II, 08/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 08/03/2021), n.6362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24776 – 2019 R.G. proposto da:

A.M.M., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Loredana

Rivadossi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Cassiodoro, n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato Luigia D’Amico.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3765/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. A.M.M., cittadino del (OMISSIS), di religione (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che, in occasione di un tentativo di estorsione ai danni del suo datore di lavoro, tentativo al quale si era opposto, rifiutandosi di consegnare le chiavi del locale sede dell’attività, era stato ferito ad una mano; che sua madre aveva denunciato l’accaduto alla polizia; che il suo datore di lavoro sia era rifiutato, a sua volta, di sporgere denuncia, sicchè era rimasto personalmente esposto alla vendetta degli estorsori; che dunque, onde sottrarsi a pericoli per la sua incolumità, aveva il 12.3.2016 abbandonato il suo paese ed aveva dapprima raggiunto la Libia e poi dalla Libia era arrivato in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 3765/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da A.M.M. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente non davano ragione della sussistenza di motivi di persecuzione ai suoi danni ed in ogni caso che dovevano reputarsi inattendibili, siccome incongrue ed inverosimili.

Evidenziava quindi che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento nè dello status di rifugiato nè della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare, nel quadro della debita valutazione comparativa, che, in ipotesi di rimpatrio, A.M.M. non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, perduravano i suoi legami familiari nel paese d’origine, siccome, per altro verso, era da escludere che in (OMISSIS) esistesse una situazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, l’intrapreso percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano non era di per sè sufficiente.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.M.M.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi, variamente articolati, la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3; la contraddittorietà della motivazione.

Deduce che, a fronte delle sue dichiarazioni, il tribunale avrebbe dovuto avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi e segnatamente acquisire informazioni aggiornate sulla situazione del suo paese d’origine.

Deduce che i reports menzionati dall’impugnato decreto danno ragione di situazioni del tutto antitetiche rispetto a quelle assunte dal tribunale ovvero della situazione di grave insicurezza in cui attualmente versa il (OMISSIS).

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o errata applicazione di norme di legge; l’omesso esame di elementi decisivi; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la contraddittorietà della motivazione.

Deduce che il tribunale per nulla ha tenuto conto di elementi istruttori che avrebbero potuto senz’altro condurre ad una diversa decisione.

Deduce quindi che il tribunale non ha tenuto conto della condizione di elevata vulnerabilità in cui si ritroverebbe, qualora rimpatriato.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di legge in tema di status di rifugiato e della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che nel suo paese d’origine esiste una situazione di significativa menomazione dei diritti fondamentali.

Deduce che lo status di rifugiato deve essere riconosciuto pur quando il pericolo di persecuzione proviene da organismi non statuali e lo Stato non sia in condizioni di garantire adeguata protezione.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

8. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono privi di fondamento e vanno respinti.

9. Si premette che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (orci.) 5.2.2019, n. 3340).

10. Su tale scorta, nel segno del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed, evidentemente, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il Tribunale di Brescia ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

In particolare il tribunale ha posto in risalto che, inizialmente (in sede di modello C3), il ricorrente aveva dichiarato che aveva abbandonato il suo paese d’origine per motivi economici, per ragioni diverse, dunque, da quelle riferite in sede di audizione dinanzi alla commissione territoriale; ha posto in risalto, altresì, che la polizia aveva prospettato la necessità della denuncia del datore di lavoro, sicchè, in mancanza, i presunti estorsori non avevano alcun motivo per vendicarsi nei confronti del ricorrente (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

D’altro canto, il ricorrente indubbiamente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (ha “allegato i fatti integranti il rischio reale di persecuzione in modo non generico, con indicazione precisa dei soggetti che lo avrebbero minacciato e dando una collocazione temporale degli eventi”: così ricorso, pagg. 6 – 7; “il Tribunale (…) non ha debitamente considerato la vicenda personale di A.M.M.”: così ricorso, pag. 13).

11. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – tendenzialmente – tutte le ipotesi di protezione internazionale; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

12. Vero è, d’altra parte, che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

E nondimeno in modo più che congruo – come si è premesso – il tribunale ha reputato che le dichiarazioni rese da A.M.M. non fossero attendibili.

Cosicchè a nulla vale addurre che i reports menzionati dal tribunale parlano di torture, detenzioni arbitrarie, di abusi commessi dalla polizia, di corruzione giudiziaria, di morte nelle carceri, di arbitraria interferenza dello Stato nella privacy familiare (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9).

Cosicchè a nulla vale dolersi per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. a) e b).

13. A nulla vale, in pari tempo, che il ricorrente, specificamente con il secondo motivo, prospetti che il tribunale non ha tenuto conto della condizione di assoluta povertà e di analfabetismo in cui personalmente versa ed in cui versa ampia parte del popolazione del (OMISSIS).

Invero in tal guisa A.M.M. censura l’asserita omessa erronea valutazione delle risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

14. Ovviamente nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

15. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass., 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

16. Su tale scorta si osserva, analogamente nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, quanto segue.

Per un verso, non si ravvisano in parte qua “anomalie” di sorta in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Brescia ha disconosciuto la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare ha puntualizzato che, così come davano conto i reports internazionali, tra cui “Human Rights Watch” 2019, “Freedom House” 2019, “EASO” 2017, “Amnesty International” 2017/2018, era da escludere che in (OMISSIS) esistesse una situazione di violenza indiscriminata, tale da esporre a repentaglio la personale incolumità del richiedente, qualora rimpatriato.

Per altro verso, il tribunale ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, i profili di censura rilevanti a tal riguardo sono significativamente generici.

Difatti questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

17. I profili di doglianza – specificamente veicolati dal terzo motivo – afferenti alla protezione umanitaria recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio, in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica, nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 alla cui stregua, a rigore, i profili di doglianza de quibus agitur si qualificano, non può che opinarsi come segue.

Da un lato, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della menzionata pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale bresciano ha, in punto di “umanitaria”, ancorato il suo dictum.

Dall’altro, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

18. Da ultimo si rimarca che, ai fini della invocata protezione umanitaria, a nulla vale il riferimento a “precedenti” di merito (cfr. ricorso, pagg. 18 – 19).

Nè evidentemente il tribunale era vincolato alle conclusioni – favorevoli all’accoglimento del ricorso – del Pubblico Ministero. Ovviamente è il complessivo impianto motivazionale dell’impugnato dictum che dà conto delle ragioni per le quali il tribunale ha disatteso il parere favorevole del P.M.

19. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.M.M., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

 

 

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