Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6361 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23748-2006 proposto da:

L.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato

VITTUCCI ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

PEGASO 2000 DI DI MATTEO LEONARDO S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2706/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 14/06/2005, depositata il 04/07/2005

R.G.N. 8631/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto il rigetto del ricorso

per manifesta infondatezza.

Fatto

Con sentenza 14.6.2005 – 4.7.2005, n. 2706/2005 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello della odierna ricorrente avverso la sentenza n. 29533/03 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio promosso dalla Pegaso 2000 s.a.s. al fine di far dichiarare la illegittimità del recesso della L.I. dal contratto di sub conduzione di porzione di un locale ad uso commerciale in (OMISSIS), con la condanna al pagamento dei canoni non corrisposti e in subordine al risarcimento dei danni.

La L. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’intimata non ha espletato attività difensiva.

Diritto

Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione sul rilievo:

1. che, contrariamente a quanto affermato dal g.a. i servizi “nuovi” offerti alla clientela (superenalotto, vendita biglietti per le partite della Lazio, pagamento bollo, contratti Infostrada) erano antecedenti e non già successivi alla comunicazione del recesso, determinato dall’esigenza di “sopravvivere” e non già da libere scelte economiche;

2. che il g.a. ha escluso le interruzioni della luce elettrica sulla base delle contrastanti deposizioni dei testi D. e B., senza considerare che la deposizione del teste D. era stata confermata dal teste Br. e che la teste B. non era attendibile perchè legata da rapporti di parentela ai soci della Pegaso 2000 s.a.s.;

3. che, contrariamente alle affermazioni del g.a., la indisponibilità delle chiavi dell’esercizio di cui faceva parte la tabaccheria non costituisce oggetto di previsione contrattuale;

4. che del tutto carente è la motivazione sul rito applicabile, mentre l’affermazione secondo la quale controparte avrebbe provato documentalmente “i fatti allegati al ricorso” è del tutto generica.

Il ricorso risulta manifestamente infondato.

La ricorrente non ha dedotto alcuna specifica violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 essendosi limitata a contrastare nel merito le conclusioni cui è pervenuto il g.a., insistendo sulla pretesa esistenza di giusti motivi legittimanti il recesso.

Per quanto riguarda la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essa è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 14267/2006).

Per quanto attiene ai “servizi nuovi”, la questione è stata esaminata dalla Corte d’Appello “ad abundantiam” e con riferimento ad attività diverse da quelle indicate in ricorso dalla ricorrente (e cioè Lottomatica, Ricket One, Servizi Comunali); ne segue la inammissibilità della censura, sia perchè attinente a questione ritenuta non decisiva dal g.a., sia perchè non sono stati indicati il contenuto e la sede in cui i documenti sarebbero stati prodotti.

Inammissibile è poi la censura che attiene alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale, poichè la ricorrente, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, non ha riportato la deposizione del teste Br. in ordine alle pretese interruzioni dell’energia elettrica.

Si osserva che in ordine alla “indisponibilità delle chiavi” dell’esercizio bar-tavola calda di cui faceva parte il box gestito dalla ricorrente, accertato che la circostanza era stata contrattualmente prevista dalle parti ed era “accettabile sul piano logico”, attesa la delimitazione dell’area oggetto della sublocazione; la ricorrente ha negato l’esistenza di una clausola contrattuale, ma non ha riprodotto il contenuto del contratto, con la conseguente inammissibilità della censura, la quale è per il resto del tutto generica ed inidonea a superare le argomentazioni logiche poste dal g.a. a fondamento della decisione.

Le censure sub 3 e 4 sono inammissibili perchè del tutto generiche, non avendo la ricorrente esplicitato le critiche mosse sul punto alla decisione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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