Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6361 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2198/2005 proposto da:

T.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE

CIRIACO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TOMASSETTI MARCELLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARESE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PUCCI GIAMPAOLO;

– controricorrenti –

e contro

ARECO SRL P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

sul ricorso 5028/2005 proposto da:

ARECO SRL (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati BERTORA ALBERTO, RIVA FELICE;

– ricorrenti –

e contro

T.T. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2362/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito. l’Avvocato FORGIONE Ercole, con delega depositata

dell’Avvocato FORGIONE Ciriaco, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

uditi gli Avvocati PAFUNDI Gabriele, MASTROSANTI Roberto con delega

depositata in udienza dell’Avvocato BETTORA Alberto, difensori del

resistente che si riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 31-10-1995 T.T. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.r.l. Areco chiedendo l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita stipulato con la predetta società il 3-12-1992 relativo ad un immobile sito in Arese.

L’attore deduceva che in relazione alla posizione utile acquisita con il bando del 2-2-1992 indetto dal Comune di Arese per l’assegnazione di alloggi edificati nel territorio comunale sulla base di convenzione di lottizzazione edilizia intervenuta tra l’impresa e l’ente locale, il 3-12-1992 aveva stipulato il suddetto contratto preliminare sottoscritto per suo conto dalla di lui moglie To.

P. e che, dopo la consegna dell’alloggio stesso, la società Areco doveva ritenersi inadempiente e responsabile dei danni cagionati per il rifiuto opposto alla stipula del definitivo con la pretesa di annullare il contratto a fronte di una missiva del sindaco del Comune che aveva negato la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione ma che il TAR Lombardia, adito dallo stesso esponente, aveva dichiarato di natura non provvedimentale e quindi non vincolante per l’impresa.

Si costituiva in giudizio la s.r.l. Areco eccependo preliminarmente improponibilità della domanda per l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale; chiedeva inoltre dichiararsi la nullità del contratto preliminare predetto per essere stato sottoscritto dalla moglie del T. non munita di procura e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto “de quo”per inadempimento del promissario acquirente e la condanna della controparte al risarcimento dei danni.

L’attore con memoria del 2-2-1996 proponeva domanda di risarcimento danni nei confronti della Areco, che veniva autorizzata dal giudice istruttore alla chiamata in causa del Comune di Arese dal chiedeva di essere manlevata.

Quest’ultimo costituendosi in giudizio eccepiva la tardività della chiamata in causa ed il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. concludendo per il rigetto della domanda di manleva.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 24-9-2001 dichiarava la nullità del contratto preliminare per cui è causa, respingeva le domande proposte dall’attore e condannava il T. a restituire l’alloggio alla società Areco.

Avverso tale sentenza il T. proponeva appello cui resisteva il Comune di Arese.

Con successivo atto di citazione notificato il 5-7-2002 l’appellante, essendo rimasto infruttuoso il primo tentativo di notifica dell’atto di appello, conveniva in giudizio la s.r.l. Areco; quest’ultima si costituiva in giudizio eccependo l’improcedibilità e la nullità dell’impugnazione, chiedendo nel merito la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 7-9-2004 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto un ricorso affidato a tre motivi cui la s.r.l. Areco ed il Comune di Arese hanno resistito con separati controricorsi; la società Areco ha proposto altresì un ricorso incidentale basato su di un unico motivo; tutte le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Per ragioni di priorità dal punto di vista logico-giuridico occorre anzitutto esaminare l’unico motivo di ricorso incidentale con cui la Areco, deducendo violazione degli artt. 165 – 269 – 331 e 342 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità e nullità del gravame sollevata dall’esponente per il fatto che l’appellante, dopo che era rimasto infruttuoso il primo tentativo di notifica dell’atto di appello nei confronti della Areco, invece di procedere ad una nuova notifica dello stesso o chiedere al Collegio un termine per integrare il contraddittorio, aveva iscritto la causa a ruolo ed aveva convenuto la suddetta società con un altro atto di appello con l’indicazione dello stesso consigliere istruttore e della stessa sezione della Corte territoriale dinanzi ai quali pendeva la prima causa; la ricorrente incidentale evidenzia l’irregolarità di tale procedura.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha osservato che la mancata proposizione al Collegio della domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti della Areco non aveva comportato alcuna sanzione di nullità o di improcedibilità dell’appello, non essendo tali conseguenze previste dal codice di rito, ed essendo invece necessario che il contraddittorio fosse integrato, come in effetti era avvenuto, nei confronti della Società contro la quale le domande erano state proposte.

Orbene tale statuizione, del tutto condivisibile dal punto di vista giuridico, non risulta neppure censurata in termini specifici dalla Areco, che invero si è limitata a dedurre la violazione delle norme sopra menzionate senza peraltro contestare le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale a sostegno del suo assunto.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il T., denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata in ordine all’accertamento ed alla valutazione dei comportamenti in base ai quali ha ritenuto che il contratto preliminare del 3-12-1992 non poteva ritenersi validamente concluso tra le parti; al riguardo il ricorrente principale sostiene che il giudice di appello, rilevato che tale preliminare era stato sottoscritto per conto del T. dalla moglie senza specifica procura, avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno di una valida ratifica di tale contratto da parte dell’esponente al fine di poterlo considerare valido ed efficace nei suoi confronti.

Il ricorrente principale rileva che la Corte territoriale ha omesso di valutare in proposito la sottoscrizione da parte dell’esponente del verbale di consegna dell’immobile per cui è causa del 7-9-1994, la raccomandata dell’8-6-1995 inviata dal T. tramite il proprio legale alla Società Areco con la quale era stata contestata la pretesa di quest’ultima di annullamento del contratto stesso, e infine l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con il quale era stata formulata domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare sottoscritto dalla moglie, manifestando così definitivamente ed inequivocabilmente la volontà di fare propri gli effetti del contratto preliminare stipulato dal rappresentante senza potere, con ciò ratificando il contratto preliminare “de quo”.

Il T. poi, nell’ambito delle censura sollevata nei confronti dell'”iter” argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, evidenzia in particolare l’illogicità della motivazione laddove, nell’affermare che l’esponente non aveva dedotto di aver ratificato il contratto preliminare in questione con atto scritto, la Corte territoriale ha rilevato che l’appellante aveva sostenuto l’infondata tesi secondo cui, dopo la costruzione degli alloggi, tutto era già stato deciso nell’ambito del procedimento espletato dal Comune di Arese, nel cui ambito il T., la società Areco ed il suddetto Comune avevano espresso, per quanto concerneva ciascuno di essi, la propria volontà; in realtà, premesso che l’appellante aveva chiaramente sostenuto la tesi che in base alle obbligazioni assunte con il preliminare le parti erano tenute alla stipula del definitivo, il ricorrente principale sostiene che l’ulteriore assunto prospettato nella memoria di replica relativamente alla valenza delle dichiarazioni espresse dall’Areco con la stipula della convenzione di lottizzazione dei 1990 non era certamente sufficiente per negare l’intervenuta ratifica del contatto preliminare.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, premesso che a norma dell’art. 1351 c.c., il contratto preliminare è nullo se non ha la stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo che, nell’ipotesi di un contratto di compravendita immobiliare, deve essere stipulato “ad substantiam” per iscritto, e rilevato che la moglie del T. aveva stipulato il contratto per cui è causa senza il conferimento della procura nella forma scritta da parte di quest’ultimo, ha affermato che l’appellante con l’atto di impugnazione non aveva dedotto di aver ratificato il contratto preliminare con atto scritto comunicato alla società Areco, avendo invece sostenuto l’infondata tesi secondo cui, dopo la costruzione degli alloggi, “tutto era stato già deciso” nell’ambito del procedimento espletato dal Comune di Arese, asserendo che il T., la società Arese ed il Comune stesso avevano espresso, per quanto concerneva ciascuno di essi, la loro volontà.

Il giudice di appello ha aggiunto che non risultava che il T. avesse ratificato con la forma prescritta il preliminare stipulato dalla moglie, come emergeva anche dalla memoria di replica dell’appellante nella quale era stato sostenuto l’assunto che “l’eventuale ratifica” era un fatto che atteneva soltanto ai rapporti tra lo stesso T. e la moglie.

Orbene il convincimento espresso dalla Corte territoriale è corretto e quindi immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente principale.

Premesso invero che il giudice di primo grado aveva respinti la domanda attrice proposta ex art. 2932 c.c., avendo dichiarato la nullità del contratto preliminare per cui è causa in quanto per un verso stipulato dal coniuge dell’attore in nome e per conto di lui senza procura e per altro verso non seguito da una ratifica da parte del T. nelle forme di legge, è evidente che l’atto di impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano avrebbe dovuto contenere uno specifico motivo di appello al riguardo avente ad oggetto la censura della statuizione sopra enunciata;

invece dall’esame diretto dell’atto di appello (consentito a questa Corte dalla natura almeno in parte sostanzialmente procedurale della censura in esame) e del resto dalle stesse deduzioni formulate dal ricorrente principale in questa sede emerge che il T. non sostenne in alcun modo la tesi della ratifica del contratto stipulato dalla moglie sulla base della documentazione sopra richiamata nonchè della formulazione nel giudizio di primo grado della domanda di esecuzione specifica del suddetto contratto preliminare; in realtà, come rilevato dalla sentenza impugnata, l’appellante si limitò in quella sede a sostenere l’assunto secondo cui il contratto definitivo di compravendita si era già concluso nell’ambito del procedimento di natura pubblicistica espletato dal Comune di Arese (tesi quest’ultima disattesa dalla sentenza impugnata con una statuizione non censurata almeno specificatamente in questa sede).

Nè d’altra parte può fondatamente ritenersi che la semplice produzione dei suddetti documenti così come l’introduzione della domanda ex art. 2932 c.c., costituissero elementi sufficienti a concludere che nel giudizio di appello fosse stata dedotta la tesi della avvenuta ratifica nella forma scritta da parte del T. del contratto stipulato dalla moglie.

Sotto un primo profilo si osserva che, se è vero che il giudice di merito ha il potere-dovere di applicare ai fatti dedotti e provati dalle parti le adeguate norme giuridiche, anche indipendentemente da quelle invocate dalle parti stesse, egli non può, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, porre a base della propria decisione fatti e circostanze non esplicitamente dedotti dalla parte che se ne avvantaggia; in tale contesto questa Corte ha ritenuto che, ove l’attore abbia sostenuto la validità di una compravendita perchè la venditrice, società di capitali, era stata validamente rappresentata nel relativo contratto da un suo procuratore, il giudice, il quale riconosca invece la carenza di tale potere rappresentativo, non può d’ufficio, ovvero in mancanza di qualsiasi deduzione di parte, ritenere che l’attività negoziale, esperita in nome della società da un “falsus procurator”, sia stata poi ratificata dalla società stessa, comportando ciò una inammissibile interferenza dell’organo giudiziario nel potere dispositivo, di carattere processuale, della parte interessata (Cass. 9-6-1987 n. 5040).

Inoltre è poi decisivo rilevare che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi, e che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, cosicchè è necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, esigenza quest’ultima che non può essere evidentemente perseguita tramite la semplice produzione di documenti in tesi idonei a comprovare un assunto (come nella specie l’avvenuta ratifica del contratto preliminare) non sostenuto neppure genericamente.

Con il secondo motivo il T. deduce violazione degli artt. 1350 – 1351 – 1388 – 1398 – 1392 – 1326 c.c. e segg., e art. 2932 c.c..

Il ricorrente principale sostiene che il giudice di appello non ha considerato che sulla base dei documenti già richiamati e della introduzione della domanda ex art. 2932 c.c., il contratto preliminare si era concluso, non ha applicato l’art. 1399 c.c., relativo alla ratifica del contratto da parte dell’interessato, non ha emesso la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonostante la presenza dei presupposti di legge per accordare tale tutela, ed infine ha disatteso il principio secondo cui la legittimazione ad eccepire l’inefficacia del contratto spetta soltanto allo pseudorappresentato, mentre al terzo compete eventualmente il risarcimento del danno per aver confidato senza colpa nell’operatività del contratto.

Con il terzo motivo il T., deducendo nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4), e violazione degli artt. 99 – 112 e 277 c.p.c., assume che il giudice, in presenza della domanda per l’esecuzione specifica del contratto del 3-12-1992, a fronte dell’eccezione di invalidità sollevata dal convenuto, avrebbe dovuto preliminarmente verificare la possibile applicazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., e, nell’ipotesi di esito negativo, solo successivamente accertare quale profilo di invalidità inficiasse il contratto, facendo eventualmente applicazione dell’art. 1392 c.c., in riferimento agli artt. 1350 e 1351 c.c..

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

Invero, poichè le questioni confusamente sollevate non risultano trattate almeno specificatamente nella sentenza impugnata, il ricorrente principale aveva l’onere – in realtà non assolto – al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione delle questioni stesse dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito le questioni stesse.

Anche il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto in particolare riguardo alla reciproca soccombenza con riferimento al rapporto processuale tra il T. e la società Areco, per compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA