Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6360 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 25/02/2022), n.6360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12937-2020 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA,

32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 149/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositato

il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – K.F. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 28 gennaio 2020 con cui il Tribunale di Salerno ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese, limitandosi al deposito di un atto di costituzione per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Il secondo mezzo denuncia ai sensi dll’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine.

Il terzo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitica del paese di origine, violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il quarto mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Il primo mezzo non si cimenta con l’effettivo contenuto della decisione impugnata, la quale, dopo aver rammentato la disciplina operante in materia di protezione sussidiaria, ha osservato che la narrazione del richiedente in ordine alle ragioni di allontanamento dal paese di provenienza, la Guinea, non era credibile, che – questo il punto decisivo per i fini dell’esame del motivo – “solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda nella fattispecie anche in questo caso oggettivamente dedotta ossia ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c)… Per converso, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in applicazione del principio secondo cui la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio”.

Sicché la motivazione consiste in ciò, che l’unica domanda formulata era quella ai sensi del citato D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), e che tuttavia al riguardo era carente sul piano dell’allegazione.

Ratio decidendi, questa, che il motivo in esame non attinge.

4.2. – Anche il secondo mezzo è inammissibile perché prescinde dal contenuto del provvedimento impugnato.

Non è affatto vero, difatti, che il Tribunale abbia omesso di esaminare le dichiarazioni rese dal ricorrente: le ha esaminate e le ha ritenute, come la Commissione territoriale, non credibili, in particolare per quanto concerne l’orientamento sessuale del richiedente, trattandosi di dichiarazioni “oltre che estremamente generiche… sotto diversi profili scarsamente plausibili”, sulla base di considerazioni poi debitamente svolte nel decreto impugnato.

Quanto alle fonti informative da cui peraltro risulterebbe l’esistenza in Guinea, di una situazione neppure riconducibile all’art. 14, lett. c), già menzionato, secondo la definizione di conflitto armato accolta da questa Corte (Cass. 2 marzo 2021, n. 5675), è sufficiente osservare che non risulta neppure che dette fonti informative fossero state sottoposte al giudice di merito, neppure essendo localizzate in questa sede, con conseguente difetto di autosufficienza (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).

4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.

Esso si fonda nuovamente sul richiamo alle medesime fonti informative, non localizzate (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).

4.4. – Il quarto mezzo è inammissibile.

Si tratta di considerazioni generiche sulla protezione umanitaria, senza alcun riferimento ad un qualche specifico profilo di vulnerabilità che affliggerebbe il richiedente.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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