Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6360 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21627-2006 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIA AVELLINO (OMISSIS), in persona del

legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MANNUCCI LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI MARTINO FERDINANDO ANTONIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 5, presso lo studio dell’avvocato

RUSSO PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GRILLO ANTONIO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 980/2005 del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO,

emessa il 04/10/2005, depositata il 06/10/2005 R.G.N. 2058/C/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto il rigetto del ricorso

per manifesta infondatezza.

Fatto

Con sentenza 4.10.2005 – 6.10.2005 il Giudice di Pace di Benevento ha emesso sentenza non definitiva n. 980/2005 con la quale rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione dell’A.G.O. e di carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione Provinciale in ordine alla domanda proposta da C.B. per il risarcimento dei danni cagionati al proprio fondo agricolo da animali selvatici.

L’Amministrazione Provinciale di Avellino ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il C. ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione Provinciale di Avellino ha dedotto l’erroneità della decisione per avere il G.d.P. disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, benchè la L. n. 157 del 1992 assegni alla Regione una funzione di “controllo e gestione” degli animali selvatici e quindi un compito positivo di vigilanza e sorveglianza, idoneo ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a terzi, e assegni invece alla Provincia una funzione di “protezione” della fauna selvatica, correlata all’attività di pianificazione dell’esercizio venatorio e quindi di difesa delle specie protette, con la predisposizione di piani faunistico-venatori ed opere di riqualificazione delle oasi naturali; di conseguenza, la domanda doveva essere rivolta nei confronti della Regione Campania, tenuta ai sensi della L.R. n. 8 del 1996 alla istituzione di un fondo proprio per far fronte ad eventuali danni arrecati alle produzioni agricole da animali selvatici, fondo per legge sovvenzionato dalla Regione e semplicemente gestito dalla Provincia.

Nel merito la censura è infondata, in quanto l’azione del C. è stata interpretata dal G.d.P. come diretta ad ottenere l’indennizzo di cui alla L.R. Campania n. 8 del 1996, art. 26 e a tale disposizione ha fatto riferimento anche l’Amministrazione ricorrente, sia pure per attribuire alla stessa una diversa portata, con la conseguenza che il soggetto passivamente legittimato di fronte alla domanda in concreto proposta dall’attore deve essere individuato nell’ambito del rapporto che si stabilisce in base alla norma regionale piuttosto che alla stregua dei generali principi della responsabilità aquiliana che, per i danni da fauna selvatica grava sulla Regione (L. 1992/157, art. 26).

Pertanto, in applicazione della normativa vigente nella Regione Campania, ai soggetti danneggiati dall’introduzione nei fondi agricoli di animali selvatici, deve riconoscersi la legittimazione ad agire, per il concreto riconoscimento del loro diritto all’indennizzo, nei confronti della Provincia. A tal fine non rileva che il fondo per il pagamento degli indennizzi sia istituito ed alimentato dalla Regione, posto che la Provincia è per legge tenuta ad istruire la domanda, a quantificare l’indennizzo e ad erogare il relativo pagamento, nell’esercizio di attribuzioni delegate in virtù delle quali assume nei confronti dei terzi la titolarità delle situazioni soggettive, attive e passive (Cfr. Cass., n. 26536/2007;

n. 467/2009).

Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.

La ricorrente va condannata alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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