Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6360 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2124/2005 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZANI SIMONE;

– ricorrente –

contro

TECNOWATER SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO

PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALBO

EMANUELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1921/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato ZANI Simone, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TORANABUONI Filippo, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato DEL BUFALO Paolo, difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l’8.3.96 la Tecnowater srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 40.634.735,oltre interessi e spese, emesso dal Pretore di Firenze in data 21.1.96 su istanza di S.M., ecologo-libero professionista e direttore scientifico della Geostud di A. Sfalanga &

C.s.a.s., per l’attività professionale svolta su richiesta della stessa di “fornire supporto tecnico-geologico ai lavori di realizzazione di una nuova vasca per rifiuti solidi urbani, posta in località (OMISSIS), lavori per complessive L. 2.434.329.893, commissionati dalla Fiorentinambiente alla Tecnowater srl, capogruppo di una Associazione temporanea di imprese.

L’opponente negava di avere mai conferito un incarico professionale a S.M., perchè con costui si era solo instaurato un indiretto rapporto derivante dall’incarico conferito alla Geostud.

sas di A. Sfalnga, aggiungendo che su richiesta della Fiorentinambiente aveva comunicato alla stessa che il geoloco dell’appalto era il Dott. Si.Ma. e che S.M. era stato presente in cantiere come responsabile tecnico della Geostud, società incaricata di eseguire le prove geotecniche.

Costituitosi il contraddittorio, l’opponente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Trevi spa, la Bianchino sas, la Coniar srl e la Co.Gen.sas, facenti parti all’Associazione Temporanea di Imprese di cui la Tecnowal, che aveva stipulato con la Fiorentinambiente il contratto di appalto per la realizzazione della discarica in (OMISSIS), contratto nell’ambito del quale era stato conferito l’incarico allo stesso professionista.

Con atto notificato l’8.5.1996 S.M. chiamava in causa le predette società estendendo nei loro confronti la pretesa fatta valere in sede monitoria nei confronti della capogruppo.

Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 301/02 respingeva l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell’opponente alle ulteriori spese di lite.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 921/03, depositata in data 4.12.03, in accoglimento dell’appello proposto dalla Teconowater srl, revocava l’ingiunzione de qua e condannava l’opponente F. M. alla rifusione delle spese di lite di primo grado, nonchè al pagamento di quelle di appello.

Per la cassazione della decisione ricorre il F.M. esponendo due motivi, cui resiste l’intimata Tecnowater con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, in relazione all’art. 116 c.p.c., e art. 2697 c.c., per quanto attiene all’interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Dott. sa B.M. e dott. G.A. posti dal giudice di primo grado a sostegno della tesi del geologo S.M..

Si sostiene che le due testimonianze sono nel senso che lo S. aveva adempiuto all’onere di dimostrare di avere svolto l’attività professionale in modo autonomo rispetto all’incarico conferito alla Geostud, cui apparteneva, perchè detta società aveva il compito di eseguire prove di laboratorio sui materiali impiegati, mentre, invece l’attività svolta dallo S. era consistita nella progettazione e direzione di un piano di intervento di bonifica da eseguire sui manufatti predisposti dall’appaltatore e di seguire in cantiere le operazioni di posa in opera così come richiesto dalla committente società Fiorentinambiente.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117, 183, 244, 246 e 251 c.p.c., e per contraddittoria motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da R.M., amministratore della società CO.MAR srl e da Gu.Re., socio accomodante della società CO.GEN..

Si rileva l’incapacità a testimoniare dei predetti soggetti quali amministratori e soci dell’Associazione Temporanea di Imprese di cui era capogruppo la Tcnowater e,a un tempo, l’inidoneità delle dichiarazioni rese dagli stessi a costituire fonte di prova.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione circa l’identificazione dell’attività svolta dal geologo S.M., nel punto in cui la Corte di merito ha ritenuto che la relazione “Indagini e verifiche sulla messa in opera di manufatti argillosi”, cui si riferiscono i testi B. e G., sia stata redatta nell’ambito dell’incarico conferito alla Geostud di A. Sfalanga & C. sas e non in ragione dell’incarico conferito verbalmente allo stesso professionista dal responsabile dell’impresa capogruppo su specifica richiesta della società Fiorentinambiente.

Si sostiene che tale asserzione è priva di riscontri oggettivi, laddove, invece, emerge con assoluta chiarezza che la predettta relazione è stata redatta dal professionista in proprio,con tanto di sigillo professionale e senza che nella medesima compaia alcuno riferimento alla Geostud.

I tre motivi,essendo sostanzialmente connessi,possono essere decisi congiuntamente e vanno accolti perchè sono fondati.

Ben vero, lo spartiacque fra le due tesi,quella del professionista e quella della capogruppo delle imprese riunite,è costituita dall’accertamento in fatto dell’attività che la Geostud di A. Sfalanga & C. sas era stata chiamata a svolgere su incarico della Tcnowater e quella sostanzialmente svolta dal geologo S. M..

A favore della tesi del professionista vi sono la relazione tecnica svolta dallo stesso,di non poca importanza,in quanto consente di accertare,per mezzo di indagine tecnica, la novità e l’effettiva attività svolta dallo stesso professionista rispetto all’incarico conferito alla predetta società Geostud, nonchè le testimonianze della B. e del Gr., la prima delle quali è di rilevante importanza non solo per la qualità personale della teste,professionista del ramo,ma anche per il rapporto che univa la stessa alla società committente, la Fiorentinambiente.

A favore della tesi della Tecnowater vi sono l’assenza della prova scrittandi un mandato ad hoc da parte della committente e la libera valutazione della Corte di merito delle dichiarazioni spontanee dei rappresentanti di due delle altre imprese associate.

Si impone, per tanto, una più approfondita indagine sul punto in contestazione.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

PQM

accoglie il ricorso per quanto espresso in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze, altra Sezione.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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