Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 636 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/01/2011), n.636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. La Fratta Carmine,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Valensise

Carolina in Roma, via Monte delle Gioie, n. 13;

– ricorrente –

contro

CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA, s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Giuseppe Adeo

Ostillio, elettivamente domiciliata in Roma nello studio Grez,

Lungotevere Flaminio n. 46, pal. 4, scala B;

– controricorrente –

e contro

O.G. e O.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, n. 156 del 5 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 23 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Nell’ambito di una controversia promossa da G.C. nei confronti della s.r.l. Casa di Riposo Santa Chiara ed altri per la demolizione della costruzione elevata a distanza inferiore a quella di legge, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 156 del 5 giugno 2007, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso le parti al primo giudice, rilevando che mancava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del G..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

Ha resistito, con controricorso, la società, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

L’unico motivo, con cui si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ., è manifestamente fondato.

La Corte territoriale si è discostata dal principio secondo cui la regola per la quale in tema di azioni a tutela delle distanze legali sono contraddittori necessari, dal lato passivo, tutti i comproprietari pro indiviso dell’immobile confinante, quando ne venga chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza inutili ter data, non si applica nel caso in cui plurimi soggetti siano, in ipotesi, interessati ad ottenere la demolizione dell’opera eseguita in violazione delle predette distanze, potendo costoro agire individualmente, con la conseguenza che la sentenza emessa in favore anche di uno solo di essi è suscettibile di esecuzione e, perciò, utilmente data (Cass., Sez. 2^, 27 marzo 1980, n. 2035; Cass., Sez. 2^, 15 aprile 2009, n. 8949).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere accolto;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce; sezione distaccata di Taranto che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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