Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6359 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3537-2009 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANAPO 46, presso lo studio dell’avvocato FARINA MARIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOLETTA PAOLO RENATO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NEGRI MARCO MARIA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3383/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO – 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 21/11/2007, depositata il 18/12/2007,

R.G.N. 3473/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MARIO FARINA;

udito l’Avvocato PIO CORTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.P. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, nella parte in cui ha rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado, con la quale era stata condannata al pagamento di Euro 20.000 in favore di C.E., all’epoca sindaco del Comune di (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno per la diffusione di notizie lesive della sua reputazione.

C.E. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamenta l’omessa valutazione delle prove addotte riguardo alla veridicità dei fatti riferiti, mentre, con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, lamenta l’omessa valutazione delle deduzioni con le quali aveva evidenziato l’inammissibilità delle prove di controparte.

1.1.- 1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha infatti affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 22801/09).

Nella specie, la decisione appare congruamente motivata, cosicchè non sussiste alcun vizio di motivazione nè la violazione delle norme indicate.

2.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 342 e 132 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della statuizione del giudice di appello, secondo cui mancherebbero specifici motivi di appello relativi alle censure mosse riguardo alla entità del danno.

2 i.- Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati i motivi di appello relativi alla entità del danno, che la ricorrente assume sufficientemente specifici.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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