Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6359 del 16/03/2010
Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5463/2006 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAPA Sebastiano;
– ricorrente –
contro
T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato
FERRETTI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACONIA
Giuseppe;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1213/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
03/02/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per integrazione del
contraddittorio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso proposto da C.G. nei confronti di T.V.;
Rilevato che il ricorso non risulta notificato a R.A. nè alla s.n.c. Fratelli Mistretta, entrambe presenti nelle presenti fasi di merito;
Ritenuto che, versandosi in ipotesi di litisconsorzio processuale, va integrata la chiamata nel giudizio di legittimità degli stessi soggetti;
Visto l’art. 375 c.p.c..
PQM
Ordina l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di R.A. e della Fratelli Mistretta s.n.c. e fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza ai fini dell’adempimento.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010