Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6359 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9247-2018 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore,

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TERAMO, in persona del Capo

Ispettorato pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.J.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA COSTANZA NICO

PERRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello dell’Aquila, sez. lavoro, con sentenza n. 779/2017, ha accolto l’appello proposto da G.J.R. avverso la sentenza con la quale era stata rigettata l’opposizione da lui svolta avverso l’ordinanza ingiunzione numero 41/2014 emessa nei suoi confronti dalla DTL di Teramo.

A fondamento della decisione la Corte riteneva che a seguito di richiesta di intervento del 5/10/2010 del signor M. e di alcune coeve segnalazioni della polizia stradale, la DTL di Teramo aveva effettuato un primo accesso ispettivo in data 22/12/2010, un secondo accesso ispettivo in data 16.2.2011, nonchè acquisizioni documentali pervenute in data 21/1/2013; a fronte di accesso ispettivo, in relazione a violazioni perfezionate tra il 2010 e 2011, l’accertamento era stato concluso alla data della redazione del verbale unico di accertamento il 13/3/2013, mentre la notifica di esso all’appellante era avvenuta il 4/9/2013 e quindi oltre il termine perentorio di 90 giorni fissato dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Teramo con due motivi ai quali ha resistito G.J.R. con controricorso. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- col primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, laddove la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la prima notifica del verbale di contestazione dell’illecito fosse stata effettuata soltanto il 4 settembre 2013; mentre come risultava dagli atti di causa (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado) il verbale unico di accertamento era stato notificato il 25/3/2013.

2. Col secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo il giudice d’appello completamente omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalla data in cui risulta perfezionata la notifica del verbale unico di accertamento, per come risultante dalla relata di notifica e dall’avviso di ricevimento (documento n. 3 del fascicolo di parte di primo grado).

3.- I motivi di ricorso, da trattare unitariamente per il contenuto delle censure, sono fondati. Ed invero come risulta dal ricorso – in cui in conformità al principio di specificità è stata riprodotta la notifica dell’atto di cui si tratta – il verbale di accertamento era stato notificato al trasgressore il 25/3/2013 e quindi all’interno del termine dei 90 giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la tempestività della contestazione amministrativa.

4.- Ed invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, la contestazione delle violazioni amministrative, quando non è possibile quella immediata, deve essere effettuata entro 90 giorni dall’accertamento che si identifica, non dal momento in cui è stata commessa la violazione ma, dal momento successivo in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l’attività amministrativa volta a verificare l’esistenza di tutti gli estremi dell’infrazione (vedi ad esempio Cass. sentenza n. 7681 del 2014, Cass. 4820 del 19/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 14678 del 06/06/2018). 4.1. Un diverso orientamento giurisprudenziale, vale invece, pur a fronte di una medesima formula normativa, in materia di violazioni al codice della strada per le quali (v. Cassazione n. 7066/2018, Cass. Sezioni unite 24851/2010, Cassazione 6971/2011), il termine di 90 giorni per la contestazione al responsabile decorre dalla commessa infrazione e non dal momento dell’accertamento degli esterni dell’infrazione comprensiva dell’attività istruttoria (fatto salvo che sia necessario individuare il proprietario dell’auto in situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore come la tardiva trascrizione, il trasferimento della proprietà del veicolo, l’omissione di comunicazione del mutamento di residenza).

5.- Nel caso in esame la Corte d’appello ha sostenuto che gli accertamenti fossero stati conclusi all’epoca della redazione del verbale di accertamento e sul punto non vi sono motivi di ricorso nè in via principale, nè in via incidentale; ovvero ha ritenuto che l’accertamento fosse stato concluso alla data della redazione del verbale unico di accertamento il 13/3/2013.

Ha infine sostenuto che tale verbale fosse stato notificato fuori termine in data 4 settembre 2013, mentre non ha tenuto conto della reale notifica avvenuta il 25 marzo 2013, e quindi dentro i 90 giorni decorrenti dall’accertamento.

6. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa al nuovo giudice indicato in dispositivo il quale nella decsione della causa si atterrà a quanto statuito nella presente ordinanza. Il giudice provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

7- Non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Campobasso, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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